Omessa allegazione delle schede tecniche dei pallets non comporta esclusione se le informazioni sono nella relazione tecnica (TAR Sardegna n. 315 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che prescrive, a pena di esclusione, la produzione di schede tecniche di imballaggi e pallets non impone l’esclusione dell’offerente che abbia omesso la scheda relativa ai pallets, quando le informazioni essenziali su tali prodotti, funzionali alla verifica dei requisiti minimi indicati dal capitolato, siano comunque contenute nella relazione tecnica allegata all’offerta. Non può essere disposta l’esclusione per mancata allegazione di un documento descrittivo se tutti gli elaborati tecnici possono astrattamente concorrere, in misura equivalente, alla definizione e illustrazione delle caratteristiche dei prodotti offerti. Il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, con valutazione di natura globale e sintetica che non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in entrambi i lotti di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di facchinaggio e trasloco, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa produzione delle schede tecniche dei pallets, richieste a pena di esclusione dall’art. 16 del disciplinare di gara, essendo state allegate solo quelle relative agli imballaggi. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità del giudizio di non anomalia dell’offerta, lamentando l’omessa considerazione di numerosi elementi retributivi obbligatori previsti dal CCNL Logistica richiamato dalla lex specialis, quali EDR, indennità sostitutiva di mensa, scatti di anzianità e altri costi, che avrebbero assorbito l’utile dichiarato determinando una grave perdita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riunito i ricorsi, stante la connessione soggettiva e oggettiva. Ha quindi rigettato il primo motivo, rilevando che l’esame della relazione tecnica dell’aggiudicataria dimostra come le informazioni sui pallets offerti siano ivi compiutamente contenute, con indicazione della certificazione FSC-PEFC, del formato, della tipologia e delle caratteristiche costruttive. Il parametro di riferimento è stato individuato nel capitolato speciale, che costituisce l’unica previsione di gara a descrivere i requisiti dei pallets, la cui verifica era preordinata alla richiesta delle schede tecniche. Poiché la lex specialis non prevedeva alcun punteggio premiale per le caratteristiche dei pallets, l’omessa allegazione della scheda non può determinare l’esclusione quando la commissione abbia comunque potuto verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato i consolidati principi in materia di verifica di anomalia dell’offerta, qualificandola come giudizio di natura globale e sintetica, espressione di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato di legittimità salvo che per profili di macroscopica illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La stazione appaltante aveva richiesto e ottenuto chiarimenti integrativi sui costi orari della manodopera, e le giustificazioni rese dall’aggiudicataria erano state valutate positivamente sulla base di elementi quali la natura di società cooperativa, l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 207/2024, nonché l’esistenza di un apposito fondo per imprevisti.
Il Tribunale ha quindi respinto le censure della ricorrente, rilevando come le contestazioni fossero riferite a singole voci di costo, in violazione del criterio di valutazione complessiva dell’offerta, e come non emergesse alcun travisamento dei fatti o irragionevolezza della valutazione operata dall’amministrazione. I ricorsi incidentali, proposti dalla controinteressata in via subordinata all’accoglimento del primo motivo, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.