Sospensione sine die dell’esecuzione del giudicato amministrativo per appello pendente: illegittimità (TAR Liguria n. 106 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive ancorché appellate e, se non sospese dal Consiglio di Stato, devono essere ottemperate dall’amministrazione soccombente. Il Comune non può sospendere sine die il procedimento di esecuzione in attesa della definizione dell’appello, invocando pretesi effetti irreversibili. L’esecuzione di una sentenza che annulla un diniego di autotutela non produce di per sé conseguenze irreversibili, essendo variabili gli esiti del riesercizio del potere. Nella materia edilizia l’irreversibilità non deriva dal completamento dell’intervento nelle more. Il provvedimento che sospende il procedimento volto all’esecuzione viola il giudicato ed è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del TAR Liguria, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 342, notificata il 30.03.2023, con la quale erano stati annullati i provvedimenti comunali di diniego di autotutela rispetto a interventi edilizi assentiti mediante CILA e SCIA. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria di nullità o l’annullamento della nota comunale Prot. n. 7815 del 27 agosto 2023.

Il Comune aveva avviato il procedimento esecutivo con nota del 26 maggio 2023. Il controinteressato aveva depositato memoria procedimentale il 5 giugno 2023, seguita dalle osservazioni del ricorrente del 16 giugno 2023. Il 25 maggio 2023 il controinteressato aveva proposto appello avverso la sentenza, senza chiedere la sospensione della sua esecutività. Con la nota del 27 agosto 2023 il Comune ha quindi sospeso sine die il procedimento in attesa della definizione dell’appello. Da qui il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro del giudizio di ottemperanza e richiama l’orientamento secondo cui le sentenze amministrative di primo grado sono esecutive anche se appellate. Se non sospese dal Consiglio di Stato, esse restano soggette ai poteri del TAR inerenti al giudizio di ottemperanza, con obbligo dell’amministrazione soccombente di assicurare l’effettività delle situazioni giuridiche accertate. L’unico limite è la salvaguardia della fruttuosità del gravame, che preclude modalità esecutive suscettibili di modificazioni irreversibili della realtà giuridica (TAR Emilia Romagna Bologna I 4 maggio 2020 n. 282).

Il principio invocato dal Comune è correttamente enucleato, ma non si attaglia alla fattispecie concreta. La sentenza da eseguire ha annullato dinieghi di autotutela rispetto a interventi assentiti per il tramite di CILA e SCIA. L’esecuzione di un simile annullamento non può generare di per sé effetti irreversibili, perché gli esiti del riesercizio del potere di autotutela sono variabili.

Il Collegio aggiunge che, nella materia edilizia, l’irreversibilità non si verifica per il solo fatto che l’intervento fondato su un titolo poi annullato sia stato completato nelle more. Ammettere il contrario significherebbe conservare fino al passaggio in giudicato della sentenza qualsiasi costruzione divenuta abusiva per effetto dell’annullamento del titolo, in contrasto con l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (TAR Marche 10 gennaio 2011 n. 4).

Il Collegio rileva infine che la stessa memoria procedimentale del controinteressato ammetteva la possibilità di eseguire la sentenza mediante rinnovazione del procedimento di autotutela. La sospensione sine die si pone pertanto in violazione del giudicato.

Ne consegue la dichiarazione di inefficacia della nota del 27 agosto 2023 n. 7815 ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, con ordine al Comune di eseguire la sentenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, mentre sono compensate rispetto al controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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