Preavviso di rigetto e condono edilizio con contraddittorio sul mutamento dei luoghi (Cons. Stato n. 10031 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la legittimità della sanatoria si valuta con riguardo al regime vincolistico sussistente alla data di esame della domanda, secondo il principio del tempus regit actum. Tuttavia, quando il mutamento dello stato dei luoghi — segnatamente la dismissione dell’impianto che giustificava il vincolo — si sia consolidato prima dell’emanazione del provvedimento finale, ancorché dopo il parere ministeriale, l’amministrazione procedente è tenuta all’avvio del procedimento istruttorio nel contraddittorio con l’interessato. La partecipazione procedimentale può, in tale ipotesi, determinare un diverso esito provvedimentale in ragione del diverso accertamento dei presupposti. Ne consegue l’illegittimità del diniego adottato senza preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, non potendo invocarsi il carattere vincolato della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la sanatoria, ai sensi della l. 724/1994, del mutamento di destinazione d’uso da locale deposito ad attività commerciale di un immobile, realizzato mediante opere interne consistenti in tramezzature e pareti divisorie per una superficie non residenziale di 360 mq. Il Comune ha respinto l’istanza richiamando per relationem il parere negativo del Ministero, fondato su una pluralità di vincoli gravanti sull’area, tra cui quello radioelettrico connesso alla vicinanza del centro trasmittente.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevante l’omissione del preavviso di rigetto per il carattere vincolato del diniego, ragionevoli le esigenze sottese al vincolo radioelettrico e non computabili le sopravvenienze successive al provvedimento. L’interessato ha proposto appello, censurando tutti e tre i profili.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello nei limiti della motivazione. Sul secondo motivo, relativo alla portata del vincolo, il Collegio ritiene dirimente il parere vincolante del Ministero, là dove precisa che una delle ragioni della diminuita presenza dei segnali nelle aree servite è proprio la progressiva urbanizzazione del territorio circostante il centro trasmittente. La tesi dell’appellante, secondo cui il vincolo precluderebbe solo le opere realizzate ex novo o le sopraelevazioni, non supera dunque il vaglio.
Quanto al vincolo di inedificabilità relativa previsto dal P.T.P., la Corte lo ritiene privo di rilievo rispetto alla data di realizzazione del manufatto, richiamando il costante orientamento secondo cui, in relazione alla disciplina del condono e delle connesse questioni riguardanti territori con vincoli di inedificabilità relativa, si deve avere riguardo al regime vincolistico sussistente alla data di esame della domanda di sanatoria, secondo il principio del tempus regit actum (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4071 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 63 del 2023).
Diversa è la soluzione sul terzo motivo. Il sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi, ossia la dismissione dell’impianto, si era consolidato prima dell’emanazione del provvedimento finale, sebbene in epoca successiva al parere ministeriale. Tale circostanza avrebbe dovuto imporre all’amministrazione procedente l’avvio del procedimento istruttorio nel contraddittorio delle parti. La partecipazione avrebbe potuto, nel caso concreto, determinare un diverso esito provvedimentale, in ragione del diverso accertamento dei presupposti derivante dal contributo del destinatario dell’atto.
Il Collegio rinviene in ciò il vizio dedotto con il primo motivo: l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non può essere neutralizzata dal carattere vincolato del diniego, poiché la partecipazione assume valore viziante ogniqualvolta sia dimostrato che essa avrebbe inciso sull’esito. L’amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi alla luce della motivazione; la sentenza è riformata in parte, con annullamento dell’atto impugnato nei limiti indicati. Le spese del doppio grado sono compensate per il peculiare rilievo della situazione di fatto.
Nota della Redazione
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