Convertibilità del permesso per protezione speciale in corso di validità al 2023 (TAR Toscana n. 1029 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, preserva la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei titoli rilasciati per protezione speciale che siano in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma. L’abrogazione della convertibilità disposta dalla novella non opera quindi per i rapporti pendenti, rispetto ai quali resta ferma l’applicazione della regola previgente. L’Amministrazione che abbia respinto l’istanza sull’esclusivo presupposto dell’intervenuta abrogazione viola la normativa di settore e il provvedimento è annullato, con obbligo di nuovo esame dell’istanza secondo le statuizioni del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura con scadenza nel febbraio 2024. Nel novembre 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
Con provvedimento del gennaio 2024 l’Amministrazione respingeva l’istanza dichiarandola inammissibile, richiamando l’abrogazione della convertibilità operata dal D.L. n. 20/2023 e la circolare ministeriale che fissava al 4 maggio 2023 il limite temporale per le istanze presentate secondo la disciplina previgente. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la persistente convertibilità del proprio titolo in forza della norma transitoria. Nel corso del giudizio la domanda cautelare veniva accolta con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella corretta lettura del regime transitorio introdotto dalla riforma. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, stabilisce che i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta e per durata annuale dalla scadenza, e che resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
La disposizione è qualificata espressamente come transitoria e, proprio per questo, sottrae i titoli già rilasciati e ancora validi all’effetto abrogativo della novella. Il Collegio ne trae la conseguenza che il diritto di conversione non è venuto meno per i rapporti pendenti, ma continua a essere regolato dalla normativa previgente.
L’accertamento in fatto è lineare: il permesso del ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7. Da ciò deriva l’applicabilità della norma transitoria e la possibilità di ottenere la conversione, purché sussistano i requisiti di legge.
Il provvedimento impugnato si fonda su un presupposto esclusivo, cioè l’avvenuta abrogazione della convertibilità, senza alcuna valutazione dei requisiti sostanziali dell’istanza. Il diniego è pertanto illegittimo e il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto.
Il Collegio ordina all’Amministrazione di esaminare nuovamente l’istanza conformandosi alle statuizioni della pronuncia. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione, e viene liquidato il compenso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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