Personale aggiuntivo in gara d’appalto solo se concretamente dedicato al servizio (C.G.A.R.S. n. 311 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto per il personale aggiuntivo, rileva esclusivamente il personale che l’offerente si impegni a dedicare al servizio oggetto di affidamento. Non è sufficiente la dichiarazione di mera disponibilità di ulteriori unità, subordinate a una eventuale e futura richiesta della stazione appaltante. La griglia di valutazione dei coefficienti adottata dalla commissione dopo l’apertura delle offerte non vizia la procedura quando si limiti a esplicitare la corrispondenza tra i giudizi qualitativi e i coefficienti numerici già fissati dalla lex specialis, imponendo ai commissari un autovincolo trasparente, senza alterare i punteggi e senza incidere sulla par condicio tra concorrenti. Il concorrente che non superi la prova di resistenza non ha interesse all’accoglimento del motivo.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese, mandatario di un costituendo RTI, partecipa a una procedura aperta indetta dalla società di gestione dell’aeroporto di Palermo per l’affidamento dei servizi di aviation security. L’aggiudicazione viene disposta in favore di un raggruppamento concorrente. Il RTI non aggiudicatario impugna dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento di aggiudicazione, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante subentro.

Il primo giudice respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale, con condanna alle spese. Il RTI soccombente propone appello principale, riproducendo le censure di primo grado; l’aggiudicataria propone appello incidentale per riproporre i motivi del ricorso incidentale non esaminati perché assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, concernente il punteggio attribuito all’offerta tecnica per il personale aggiuntivo. L’art. 16.1 del disciplinare, alla lettera b.1, assegna fino a 10 punti per la proposta che dia evidenza del numero di addetti impiegati “in aggiunta al numero minimo di 252 unità”, precisando che il punteggio spetta al maggior numero di addetti “da utilizzare per il servizio”. Il motivo è infondato.

L’offerta dell’appellante dichiarava che il RTI, oltre le 252 unità richieste, “dispone di ulteriori 1072 unità” che, “ove richiesto, potranno essere impiegate”. Per il Collegio la clausola non reca alcun impegno incondizionato: si limita a constatare la disponibilità storica di unità e subordina l’impiego a una futura richiesta della stazione appaltante. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 8119 del 2022, il Collegio ribadisce che l’offerta condizionata contrasta con la piena conformità tra regolamento di gara e offerta. Conferma decisiva viene dall’Allegato B dell’offerta, che indica 260 unità destinate al livello operativo, di cui solo 8 aggiuntive rispetto al minimo: il punteggio di 0,61 è dunque corretto.

Né giova il confronto con l’offerta dell’aggiudicataria, che prevede 132 addetti in aggiunta ai 252 minimi, con impegno univoco e privo di condizioni, benché giustificato da una previsione di incremento del traffico. Qui nessuna condizione risulta formalmente apposta e il personale è immediatamente impiegabile. Ne deriva l’infondatezza anche del secondo motivo, relativo alle 49 unità aggiuntive: il personale non dedicato in via esclusiva al servizio, pur nella disponibilità dell’operatore, non dà titolo al punteggio.

Il terzo motivo, sulla certificazione ENAC degli addetti dell’aggiudicataria, è inammissibile: la lex specialis non subordinava il punteggio premiale a tale verifica e la censura attiene alla fase esecutiva, non a un requisito di partecipazione. Il quarto motivo, sulla valutazione della capacità tecnica, è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: anche riducendo il punteggio dell’aggiudicataria da 7,90 a 6,47, l’appellante non colmerebbe il divario.

Infine, il quinto motivo contesta la griglia di valutazione fissata dopo l’apertura delle offerte. Il Collegio rileva che la commissione ha solo declinato in senso discorsivo i coefficienti già stabiliti dall’art. 16.2 del disciplinare, imponendo ai commissari un autovincolo a fini di trasparenza, senza alterare punteggi né par condicio. La censura è infondata e, sotto altro profilo, generica. L’appello principale è integralmente respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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