Avviso orale del questore legittimo su indizi di pericolosità sociale (TAR Calabria n. 1216 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 è un provvedimento monitorio a finalità preventiva, con il quale il questore invita il soggetto a modificare la propria condotta. La sua adozione non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né richiede che le condotte considerate siano definitivamente accertate in sede penale. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria, purché sorretti da adeguata motivazione e complessivamente rivelatori di una personalità incline a comportamenti antisociali. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione, non potendo sostituire la valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro, notificato nel settembre 2022, con cui gli si contestava di essere persona dedita alla commissione di reati idonei a mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il provvedimento si fondava sull’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e su precedenti di polizia.
Davanti al TAR Calabria il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la genericità della contestazione e la carenza dei presupposti. Ha sostenuto che il provvedimento si basava su un episodio penale ancora sub iudice e su precedenti privi di specificazione, con conseguente carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la natura dell’istituto richiamando il disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, che consente al questore di avvisare oralmente i soggetti di cui all’art. 1 quando esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. L’avviso orale è stato qualificato come provvedimento monitorio, con finalità lato sensu preventiva: esso non produce effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali paragonabili a quelli delle misure di prevenzione.
Da tale qualificazione il TAR ha tratto la conseguenza che l’esercizio del potere non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti già configurabili come reati. Il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria, essendo sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici.
Il Collegio ha richiamato un proprio precedente (TAR Calabria n. 1973 del 2025) e la giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia n. 2323 del 2021, TAR Piemonte n. 791 del 2020), secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le più invasive misure di prevenzione. Ha inoltre ribadito, richiamando Cons. Stato n. 5447 del 2018, che gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto e che eventuali pronunce penali sopravvenute favorevoli non determinano una illegittimità sopravvenuta del provvedimento questorile.
Quanto al merito, il TAR ha ritenuto non irragionevole la valutazione dell’Amministrazione, risultando il provvedimento motivato mediante il richiamo all’arresto per detenzione di stupefacenti e ai precedenti per danneggiamento e lesioni personali. Tali elementi, valutati complessivamente, sono stati giudicati idonei a sostenere il giudizio di pericolosità, senza che rilevi la pendenza del procedimento penale, stante la logica anticipatoria delle misure preventive. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese e conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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