Concessioni cimiteriali perpetue convertibili in novantennali ma solo pro futuro (TAR Sicilia n. 1186 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione può modificare in via unilaterale il contenuto dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali, revocarli e, in particolare, convertire le concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato, preferibilmente mediante una regolamentazione generale e astratta. Il silenzio del d.P.R. n. 285/1990 sulle concessioni perpetue non vale a sottrarle alla regola della normale revocabilità dei rapporti concessori su beni demaniali. La previsione regolamentare di conversione opera però solo pro futuro: il divieto di irretroattività degli atti sfavorevoli impedisce di attribuirle efficacia ora per allora. Il concessionario non è tenuto, per il passato, a versare corrispettivi ulteriori rispetto a quelli già corrisposti al rilascio del titolo.
Il Fatto
Alcuni concessionari di sepolture gentilizie nel cimitero di Avola impugnavano la delibera consiliare che, riformulando l’art. 103, comma 2, del regolamento comunale di polizia mortuaria, aveva previsto la trasformazione in novantennali delle concessioni perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 803/1975, con imposizione del canone di rinnovo. Insieme alla delibera impugnavano l’avviso pubblico con cui il Capo del Settore VIII invitava gli interessati a presentare istanza di rinnovo delle concessioni asseritamente scadute entro il 15 aprile 2024.
I ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 285/1990 e del d.P.R. n. 803/1975, retroattività della disciplina, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere sotto plurimi profili e incompetenza del dirigente. Chiedevano inoltre accertarsi la natura perpetua delle concessioni anteriori al 1976 e il relativo jus sepulchri sine die.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara tardiva la memoria di replica dei ricorrenti, depositata oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza e quindi inutilizzabile ai fini del decidere. Sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva, per economia processuale ne prescinde, rigettando comunque il ricorso nel merito.
È infondata la censura sull’incompetenza del dirigente: la sottoscrizione dell’avviso costituisce atto di gestione, rientrante nella competenza generale della dirigenza, che si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori attribuivano l’atto a organi politici, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 7503 del 3 agosto 2023.
Sul nucleo centrale, il Collegio richiama la propria sentenza n. 3036 del 16 ottobre 2023 e, soprattutto, la sentenza del Cons. Stato, Sez. VII, n. 2111 del 4 marzo 2024. Da essa ricava il principio per cui la P.A. può sempre incidere sui titoli concessori cimiteriali e trasformare quelli perpetui in temporanei. L’art. 92 del d.P.R. n. 285/1990 non esclude la revocabilità delle concessioni perpetue: una deroga alla regola della normale revocabilità avrebbe dovuto essere espressa. La conversione risponde alla funzione stessa del rapporto concessorio, che non può consegnare in modo irreversibile un bene demaniale al privato.
Sul piano temporale, il Collegio ribadisce il divieto di irretroattività degli atti sfavorevoli, richiamando la sentenza del C.G.A. n. 762 del 2020. La conversione opera solo dall’entrata in vigore della modifica regolamentare: diversamente, si lederebbe l’affidamento del privato che, al rilascio, aveva pagato la concessione come perpetua, in contrasto con l’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Ne deriva che la durata novantennale decorre dalla data di entrata in vigore della previsione contestata.
Le residue censure sono infondate: la modifica regolamentare non richiede esplicitazione delle ragioni a sostegno e resiste alle doglianze su istruttoria, motivazione ed eccesso di potere; l’omessa comunicazione di avvio è questione non richiesta per gli atti regolamentari. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese per le peculiarità delle questioni. Il Collegio accoglie poi la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute negli scritti difensivi, ai sensi degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., disponendo il relativo oscuramento.
Nota della Redazione
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