Ottemperanza al giudicato amministrativo e limiti della competenza del TAR (TAR Lombardia n. 1029 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, la competenza funzionale del TAR che ha pronunciato la sentenza azionata sussiste quando il giudice d’appello abbia confermato la decisione di primo grado con identica motivazione, limitandosi l’ottemperanza alla parte integralmente confermata. L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo produce effetti nei soli limiti delle statuizioni caducate: gli ulteriori effetti utili derivano non dal giudicato, ma direttamente dal dispositivo del provvedimento annullato, una volta rimossa la parte illegittima. Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi all’amministrazione nell’attribuzione di utilità estranee al decisum, né pronunciarsi su pretese che esulano dalla propria giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente regionale inquadrato nell’VIII qualifica funzionale con incarico di responsabile di unità operativa organica, partecipava alla selezione indetta dalla Regione Lombardia per l’accesso all’Area Quadri. Collocato al 467° posto della graduatoria, restava escluso dalla nomina riservata ai primi 430 candidati.
Il TAR, con sentenza n. 1121/2010, accoglieva il ricorso riconoscendo l’omessa attribuzione di 20 punti per l’incarico “in atto”. Dopo l’annullamento in appello per difetto di integrazione del contraddittorio e la riassunzione del giudizio, la sentenza n. 400/2014 confermava l’illegittimità del provvedimento. Il Cons. Stato n. 7078/2021 accoglieva parzialmente l’appello, annullando le statuizioni ulteriori rispetto alla caducazione della graduatoria e confermando nel resto. Formatosi il giudicato, il ricorrente diffidava la Regione all’esecuzione e, inerte l’amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di competenza sollevata dalla Regione, che assumeva essere stato il giudice d’appello a conformare il decisum. Il TAR osserva che il ricorrente domanda l’esecuzione della sentenza di primo grado nella sola parte confermata con identica motivazione: la richiesta di riformulazione della graduatoria mediante l’attribuzione del maggior punteggio è l’unica correlata al giudicato. Le ulteriori pretese non discendono dall’esecuzione, ma sono configurate quali effetti legali del decreto presidenziale del 1998. La competenza funzionale ex art. 113, comma 1, cod. proc. amm. resta pertanto del TAR, come già statuito con l’ordinanza collegiale n. 504 del 4 giugno 2024.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’oggetto del giudicato: il decreto presidenziale n. C/51563 del 3 febbraio 1998 è stato annullato nella sola parte concernente la posizione in graduatoria del ricorrente. L’obbligo dell’amministrazione consiste dunque nel riformulare la graduatoria attribuendo il maggior punteggio accertato in giudizio. La restante parte del provvedimento resta immune dall’annullamento.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza centrale: per effetto della mera riformulazione, il ricorrente acquisisce ipso iure — senza necessità di ulteriori pronunce di accertamento o condanna — la nomina a quadro e il diritto oggettivo all’indennità di cui all’art. 17 dell’accordo decentrato, con la decorrenza stabilita dall’originario decreto. Tali effetti scaturiscono dal dispositivo del provvedimento del 1998, non dal giudicato di annullamento.
La Corte precisa i limiti della propria cognizione: l’entità e l’estensione temporale dell’indennità esulano dall’oggetto del giudizio e attengono al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sottratto alla giurisdizione amministrativa. Eventuali ulteriori inadempimenti della Regione potranno essere fatti valere dinanzi al giudice competente.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti esposti, con assegnazione all’amministrazione del termine di 60 giorni dalla comunicazione per la riformulazione della graduatoria e condanna della Regione alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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