Termine perentorio per controdeduzioni e insanabilità delle omissioni documentali nei contributi pubblici (TAR Molise n. 102 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’accesso a contributi pubblici, riconducibili alla nozione di procedura concorsuale esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’Amministrazione non è tenuta a instaurare un contraddittorio procedimentale con il concorrente destinatario di esclusione. Ove la lex specialis preveda autonomamente una comunicazione dei motivi ostativi e un termine per le controdeduzioni, questo assume natura perentoria, in coerenza con i principi di speditezza, economicità, imparzialità e par condicio tra i concorrenti. Le osservazioni tardive sono pertanto inammissibili e non possono veicolare la produzione di documentazione integrativa. Il soccorso istruttorio non opera quando la carenza attenga a documenti richiesti a pena di esclusione da una clausola univoca della disciplina di gara, in ragione del principio di autoresponsabilità del candidato.
Il Fatto
La Regione Molise attivava con deliberazione della Giunta le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 per il sistema dell’albergo diffuso e della micro-ricettività, approvando un Avviso pubblico articolato in tre fasi di valutazione. La ricorrente presentava domanda nella categoria “nuova impresa” per un progetto di ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad affittacamere. La domanda superava la fase di ricevibilità e quella quantitativa, collocandosi in posizione utile, e la ricorrente produceva nei termini la documentazione richiesta per la terza fase.
All’esito dell’istruttoria il soggetto valutatore segnalava plurime criticità, sia sul piano della coerenza delle informazioni fonti di punteggio, sia su quello degli elaborati progettuali. Seguiva la comunicazione dei motivi ostativi, con assegnazione di dieci giorni lavorativi per le osservazioni. La ricorrente replicava oltre la scadenza. La Regione dichiarava quindi la domanda non ammissibile e approvava la graduatoria definitiva, confermando l’esclusione. Da qui il ricorso, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’impugnativa. In via preliminare ritiene ammissibile la censura sulla tardività, poiché il rilievo ha portata preclusiva e ha impedito l’esame delle osservazioni. Nel merito, il Tribunale qualifica il termine di dieci giorni lavorativi previsto dall’art. 10, comma 7 dell’Avviso come perentorio.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 esclude espressamente le procedure concorsuali, nozione che la giurisprudenza estende alle selezioni con previa pubblicazione di un avviso e a quelle dirette ad ammettere progetti a contribuzione pubblica. Da ciò deriva che nessun obbligo ex lege di contraddittorio gravava sulla Regione. L’autonoma previsione della fase partecipativa nella lex specialis lasciava quindi l’Amministrazione libera di sanzionare l’intempestività.
La perentorietà trova conferma in tre indici. Sul piano testuale, l’uso del verbo “dovere” e l’avvertimento contenuto nella comunicazione dei motivi ostativi, secondo cui il decorso infruttuoso del termine avrebbe condotto al rigetto. Sul piano sistematico, la necessità di preservare la par condicio rispetto ai concorrenti che avevano prodotto documentazione completa ab origine. Sul piano funzionale, le stringenti tempistiche imposte all’Avviso per la definizione delle fasi e per l’avvio e il completamento degli investimenti, espressione dell’esigenza di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa.
Quanto al computo, il Collegio esclude che il sabato sia equiparabile al giorno festivo, dovendosi fare riferimento al d.P.R. n. 792/1985: la proroga al primo giorno non festivo è principio generale, mentre l’estensione al sabato ha carattere eccezionale e resta confinata agli atti processuali. Scomputate le sole domeniche, le osservazioni risultano tardive.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La documentazione allegata alle osservazioni tardive avrebbe realizzato una regolarizzazione postuma della domanda. L’art. 10, comma 5, lett. c) dell’Avviso imponeva la produzione degli elaborati progettuali entro venti giorni a pena di esclusione, e le omissioni riscontrate incidevano su elementi essenziali. Il soccorso istruttorio non può ovviare alla carenza ab origine di un requisito né consentire di formare atti dopo la scadenza, in violazione dei principi di immodificabilità, imparzialità e par condicio. L’accertata legittimità degli atti esclude infine il danno ingiusto e travolge la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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