Risarcimento da atto illegittimo: serve la prova della colpa della PA (Cons. Stato n. 6853 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della tutela risarcitoria per il danno derivante da atto amministrativo illegittimo non discende dal solo annullamento del provvedimento lesivo, ma esige la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. La colpa dell’Amministrazione è configurabile quando l’adozione dell’atto illegittimo avviene in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa e dei principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, e la violazione risulti grave, commessa in circostanze tali da palesare la negligenza o l’imperizia dell’organo. L’annullamento d’ufficio in autotutela del provvedimento, adottato in adesione a una pronuncia cautelare, non costituisce né prova della colpa né implicita ammissione del vizio lamentato, risolvendosi in una valutazione discrezionale improntata a collaborazione ed economicità. L’onere di provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, compresa la colpa, grava sul ricorrente.

Il Fatto

L’odierno appellato, allievo dell’88° corso di formazione per Vigili del Fuoco, è stato dimesso dal corso per le insufficienze riportate. Ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ne ha sospeso gli effetti e ha ordinato la ripetizione della prova, previa attività di ripasso, ritenendo inadeguata la didattica di recupero svolta dall’Amministrazione. Dopo ulteriori sessioni, l’interessato ha superato l’esame ed è stato riammesso.

Il primo giudizio si è chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in esito all’annullamento in autotutela del decreto di dimissione da parte del Ministero dell’Interno. Con successivo gravame l’allievo ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 30, co. 5, c.p.a., invocando la mancata erogazione delle sedute di ripasso personalizzato e la mancata corresponsione delle retribuzioni del periodo di estromissione. Il TAR ha accolto in parte, liquidando equitativamente il danno nella misura del 50% della retribuzione netta non corrisposta. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. Il punto di partenza è il consolidato orientamento di Sez. III n. 2528/2020, secondo cui la responsabilità dell’Amministrazione per un atto illegittimo presuppone la sussistenza dell’elemento soggettivo, configurabile quando la violazione delle regole dell’azione amministrativa risulti grave e commessa in un contesto di fatto e di diritto tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo.

Applicando tale principio al caso concreto, il Consiglio di Stato rileva che dagli atti di causa non emerge alcuna prova di un comportamento colposo dell’Amministrazione. Nelle determinazioni adottate non si configura alcuna ipotesi di negligenza o imperizia, come dimostra l’immediata adesione alla pronuncia cautelare del TAR (ord. n. 884/2021) relativa alla ripetizione della prova e alle previe sedute di ripasso.

La successiva determinazione di annullare in autotutela il provvedimento iniziale, così da rendere definitiva l’ammissione conseguita in via interinale in esecuzione dell’ordinanza cautelare, non può essere intesa — in difetto di specifici elementi di prova che sarebbe stato onere della parte produrre — come implicita ammissione del vizio lamentato, né ex se quale prova della colpa. Essa costituisce piuttosto il frutto di una valutazione discrezionale improntata a criteri di collaborazione ed economicità dell’azione amministrativa, secondo il paradigma dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Il Collegio ribadisce che l’onere probatorio nella domanda risarcitoria grava integralmente sul ricorrente ex art. 2697 c.c.: questi deve dimostrare fatto, danno ingiusto, nesso causale e colpa. Nel caso di specie tale prova è mancata, con conseguente venir meno del fondamento della pretesa risarcitoria riconosciuta in primo grado.

In riforma della sentenza appellata, il Consiglio di Stato respinge dunque il ricorso di primo grado e dispone la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte dall’Amministrazione in esecuzione della stessa. Le spese del grado sono compensate, considerata la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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