Autonomia delle istanze di condono e insanabilità per incompletezza documentale (C.G.A.R.S. n. 102 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze di concessione edilizia in sanatoria fondate su titoli distinti danno luogo a procedimenti autonomi, ciascuno retto dalla propria disciplina e dal proprio corredo documentale. Il rilascio di un titolo in sanatoria su domanda successiva non determina improcedibilità né carenza di interesse dell’istanza anteriore, quando questa riguardi opere non comprese nell’assenso successivo. Il diniego dell’istanza ex art. 39 l. n. 724/1994 è legittimo quando l’amministrazione abbia reiteratamente richiesto, senza esito, documentazione e versamenti per oblazione e oneri concessori, poiché l’incompletezza della domanda produce l’insanabilità dell’opera abusiva.
Il Fatto
Il ricorrente ottenne nel 1991 una concessione edilizia per un opificio destinato alla fabbricazione di fuochi pirotecnici. Realizzò poi cinque corpi di fabbrica in parziale difformità dal progetto assentito. Nel marzo 1995 presentò istanza di concessione in sanatoria ex l. n. 724/1994 per la sola casa del guardiano; nell’agosto 1995 avanzò una seconda istanza, comprendente anche gli altri corpi di fabbrica, definita con il rilascio della concessione n. 55/1995.
Nel dicembre 2006 il Comune rigettò la prima istanza per mancata produzione della documentazione e dei versamenti più volte richiesti. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respinse il ricorso con sentenza n. 2002/2022. L’appellante ha sostenuto che la concessione del 1995 avesse assorbito l’istanza anteriore, rendendola improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda come due procedimenti distinti, originati da due domande differenti e non sovrapponibili. L’accoglimento dell’istanza presentata nell’agosto 1995 non può avere refluenze sulla prima istanza del marzo 1995: il principio è enunciato in termini netti e sorregge il rigetto del primo motivo di gravame.
Sul piano documentale, la Corte valorizza l’attività istruttoria svolta dal Comune, protrattasi per oltre dieci anni con numerosi inviti alla regolarizzazione. Le note richiamate nel provvedimento di diniego attestano che la documentazione e i versamenti per saldo oblazione e oneri concessori non furono mai trasmessi. L’incompletezza della domanda, quindi, non è marginale e giustifica l’insanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 2, comma 37, lett. d), l. n. 662/1996.
Il Collegio conferma altresì la distinzione tra le discipline di condono edilizio dell’art. 35 l. n. 47/1985 e dell’art. 39 l. n. 724/1994, la seconda caratterizzata da requisiti stringenti. La concessione n. 55/1995, richiamando il parere della Commissione Edilizia limitato al completamento delle opere assentite nel 1991 e con espressa esclusione delle opere oggetto di sanatoria, non può essere letta come atto conclusivo del primo procedimento.
Il secondo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia su un fatto decisivo e sull’irragionevolezza, è dichiarato infondato per le medesime ragioni di autonomia delle istanze. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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