Revisione del canone concessorio per squilibrio sopravvenuto: onere probatorio del concessionario (TAR Toscana n. 516 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale che, dopo la scadenza della concessione, ne prosegua la gestione ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, ha facoltà di chiedere al concedente la revisione degli obblighi contrattuali per sopravvenuto squilibrio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 192 d.lgs. n. 36/2023). La relativa istanza espone un interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo, e non un diritto soggettivo alla riduzione del canone. Il concessionario non è titolare di un diritto assoluto al riequilibrio: la revisione richiede il consenso del concedente, il quale esercita una scelta tecnico-discrezionale. L’onere di provare lo squilibrio grava sul concessionario, che deve offrire una base contabile attendibile e riferibile allo specifico centro di costo. Il criterio logico-deduttivo parametrato ai gestori medi e al numero di punti di riconsegna non vincola l’amministrazione.

Il Fatto

Una società gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale in un Comune in forza di una concessione risalente all’ottobre 2005, scaduta e prorogata annualmente. Dal 2017 il rapporto prosegue ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, con obbligo del gestore uscente di continuare la gestione e di corrispondere il canone contrattuale.

Dopo una lunga vertenza sul canone, la società ha presentato al Comune una domanda di rideterminazione del corrispettivo per il periodo 2018-2025, invocando l’insostenibilità economico-finanziaria della gestione. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi e poi ha rigettato l’istanza. La società ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’istanza, pur finalizzata alla rideterminazione del canone, integra una vera richiesta di revisione del rapporto: la rideterminazione è il mezzo, non il fine. La posizione del concessionario assume quindi la consistenza dell’interesse legittimo rispetto alla scelta tecnico-discrezionale del Comune. La clausola di salvezza dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. non sposta la controversia al giudice ordinario, perché si discute dell’esercizio del potere e non di un diritto già riconosciuto.

Nel merito, il punto centrale è l’idoneità della documentazione prodotta a supportare la domanda di riequilibrio. La C.T.U. ha confermato la valutazione dell’amministrazione: i dati offerti sono aggregati e non distinguono i risultati delle singole gestioni territoriali. Mancano bilanci analitici, mastri contabili, prospetti di cash-flow e report riferiti al centro di costo. I criteri di allocazione dei costi comuni e i riscontri probatori sono assenti. L’analisi del periodo 2018-2022, peraltro, non evidenzia squilibri significativi.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’equilibrio da preservare è quello della concessione originaria e del relativo P.E.F., posto a fondamento dell’offerta in gara. Il canone previsto dal contratto scaduto continua a essere dovuto anche durante la proroga ex lege. La tariffa regolatoria e il canone concessorio possono convivere senza squilibri.

Quanto al metodo seguito dalla ricorrente, il calcolo parametrico basato sul numero dei punti di riconsegna e sui costi medi aziendali non è il più aderente alla realtà della singola gestione. I costi operativi-standard, parametrati a un’impresa efficiente nel meccanismo del price cap, non rappresentano fedelmente l’andamento concreto di una specifica gestione. Il Comune ha quindi legittimamente preferito un criterio più prudente, basato su contabilità direttamente riferibile al centro di costo.

Il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione dell’amministrazione una propria diversa valutazione tecnica, ma solo verificarne la plausibilità. La scelta del Comune rientra nei margini di opinabilità connaturati alla regola tecnica. Il ricorso è respinto, non senza precisare che resta possibile riproporre l’istanza di revisione adeguatamente documentata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *