Quote latte: annullamento caducante della cartella dopo il ricalcolo dei prelievi (TAR Lombardia n. 102 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento, in corso di causa, dei provvedimenti di compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte per le annate 1995-1997 determina l’illegittimità caducante della cartella di pagamento emessa a valle, ove questa costituisca l’unico atto presupposto del prelievo. Una volta caducati gli atti di accertamento, i soggetti preposti alla riscossione non possono emettere intimazioni di pagamento per quelle annualità. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso e annulla la cartella, in applicazione del principio della illegittimità derivata per sopravvenuto venir meno dell’atto presupposto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non può prevalere quando la parte non abbia ancora ricevuto il provvedimento di discarico e il ricalcolo dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato davanti al giudice amministrativo la cartella di pagamento n. 30020180000012059/000, dell’importo di € 29.980,70, notificatagli da Agea a mezzo PEC il 9 dicembre 2018 a titolo di prelievo supplementare sulle quote latte per le annate agrarie 1995/96 e 1996/97.

Il ricorso è stato proposto in riassunzione, dopo che il Tribunale civile di Mantova, con sentenza n. 61/2021, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Il ricorrente ha articolato plurimi motivi, tra cui la disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, l’eccepita prescrizione del credito e la mancata notifica degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio Agea ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La difesa dell’Agenzia ha rappresentato che il Consiglio di Stato, con sentenza della Terza Sezione n. 3697 dell’11 maggio 2022, aveva accolto l’appello di numerosi produttori, tra cui il ricorrente, avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 6460/2014, annullando i provvedimenti di compensazione nazionale per il periodo 1995-1997 e onerando l’Amministrazione del ricalcolo dei prelievi secondo criteri proporzionali.

Il Collegio ha respinto la prospettazione della cessazione della materia del contendere. All’udienza pubblica il difensore del ricorrente ha evidenziato che l’assistito non aveva ancora ricevuto il provvedimento di discarico da parte di Agea, che aveva solo annunciato di stare provvedendo alla rideterminazione degli importi. Il giudice ha quindi ritenuto di dover decidere nel merito.

La questione giuridica centrale attiene agli effetti del sopravvenuto annullamento degli atti presupposti sugli atti consequenziali. Il Tribunale ha richiamato il principio della illegittimità caducante, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte. Ha citato in particolare Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e costituivano unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere intimazioni di pagamento per quelle annualità.

Su questa base il ricorso è stato accolto, con annullamento della cartella impugnata nei sensi della motivazione. Il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità e particolarità delle questioni, con particolare riguardo al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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