Sanzione demolitoria e ordine di demolizione per abuso edilizio (Cons. Stato n. 10526 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto a natura vincolata: l’amministrazione non è tenuta a un onere motivazionale aggravato né all’invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo configurabile un interesse del proprietario alla partecipazione procedimentale. Non sussiste alcun obbligo di analitica confutazione delle osservazioni dell’istante, essendo sufficiente una motivazione complessivamente idonea a rappresentare le ragioni dell’adozione, anche mediante il richiamo al rapporto di polizia giudiziaria e alla normativa applicabile. In mancanza di prova, il cui onere grava sul privato, circa l’epoca di realizzazione del manufatto, l’amministrazione non è tenuta ad accertare la situazione dell’intero territorio e legittimamente qualifica l’opera come nuova costruzione. È inammissibile in appello la produzione di documenti nuovi ex art. 104, comma 1, c.p.a., se l’appellante non dimostra la non imputabilità della mancata produzione in primo grado.
Il Fatto
Il Comune intimato ordina al proprietario la demolizione di un manufatto seminterrato realizzato in assenza di permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. L’atto si fonda su un rapporto del Corpo Forestale dello Stato e sulla relazione del Settore Urbanistica comunale, che accertano l’assenza di titoli abilitativi.
Il destinatario impugna l’ordinanza davanti al TAR Toscana, deducendo l’omesso accertamento dell’epoca di realizzazione, la qualificazione dell’opera come manutenzione straordinaria o ampliamento, la pendenza di una domanda di condono e vizi di motivazione. Il TAR respinge il ricorso con sentenza n. 1385 del 2020. Propone appello, riproponendo le censure e producendo nuova documentazione tecnica e aerofotogrammetrica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la legittimità dell’ordinanza sul piano motivazionale. Non esiste, si legge, alcun obbligo di analitica e puntigliosa confutazione delle osservazioni degli istanti: è sufficiente una motivazione complessivamente idonea a rappresentare le ragioni dell’adozione, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 3283 del 2023. Il Comune ha accertato l’assenza di titoli e individuato il regime vincolistico, esplicitando le ragioni giuridiche della demolizione mediante il richiamo alla normativa rilevante. Ulteriori accertamenti sarebbero risultati inutili.
Quanto all’epoca di realizzazione, la Corte ribadisce che il relativo onere della prova grava sul privato e che, in sua mancanza, l’amministrazione non può materialmente accertare la situazione dell’intero territorio (richiamati Cons. Stato, Sez. VI, n. 8428 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2187 del 2024).
La produzione documentale nuova è dichiarata inammissibile ex art. 104, comma 1, c.p.a., non avendo l’appellante dimostrato l’impossibilità della produzione in primo grado (Cons. Stato, Sez. V, n. 7324 del 2024). Nel merito, i rilievi aerofotogrammetrici non provano la presenza del manufatto nell’arco temporale considerato. Il manufatto, per dimensioni e caratteristiche, è entità autonoma e funzionalmente indipendente, non volume tecnico né ampliamento, con conseguente applicabilità della sanzione demolitoria ex art. 134 L.R. Toscana n. 1/2005.
La tesi del condono è smentita: in atti figurano solo documenti privi di timbro e protocollo comunale e una ricevuta di spedizione, insufficienti a provare la presentazione della domanda di sanatoria.
Infine, sullo sviamento di potere, il procedimento repressivo non è ad iniziativa di parte: l’attività è esercitata d’ufficio, ha natura vincolata e non è obbligatorio – ma solo opportuno – l’invio della comunicazione di avvio. Non è quindi configurabile un interesse giuridicamente protetto alla partecipazione procedimentale, né un obbligo di preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. I, n. 1366 del 2023). L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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