Foglio di via illegittimo senza pericolosità attuale e dimora abituale (TAR Trentino-Alto Adige n. 102 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 presuppone la riconducibilità del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 del medesimo decreto e un giudizio di pericolosità sociale effettiva e attuale, non meramente potenziale, fondato su elementi di fatto concreti. L’amministrazione deve accertare la dedizione alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica, non bastando generici richiami a precedenti penali e di polizia privi di descrizione. Il presupposto oggettivo della misura è la presenza della persona in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale: la disgiuntiva normativa impone di tenere distinti i due concetti, sicché la dimora abituale non postula la residenza. Il provvedimento che ometta tali verifiche è affetto da difetto di istruttoria e da carenza motivazionale ed è annullabile.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, raggiungeva Bolzano e presentava presso la locale Questura domanda di protezione internazionale. Nel corso del procedimento veniva controllato e identificato insieme ad altri cittadini stranieri; successivamente, mentre formalizzava la domanda, riceveva la notifica di un decreto del Questore che ne ordinava l’allontanamento dal territorio di Bolzano ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al T.R.G.A. di Bolzano, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto del presupposto della presenza in comune diverso da quello di dimora abituale e la carenza dei requisiti di pericolosità. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva gli effetti del decreto, fissando l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro delle misure di prevenzione personali, individuando tre presupposti concorrenti: l’inquadramento in una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, la pericolosità sociale e la sua attualità. L’appartenenza alla categoria è condizione necessaria ma non sufficiente, perché occorre una condotta di vita che evidenzi una pericolosità effettiva e non potenziale, accertata attraverso una valutazione globale della personalità.

L’obbligo di motivazione dei provvedimenti preventivi è essenziale a evitare che fattispecie di pericolo sanzionino una colpa d’autore e si traducano in pene del sospetto. Nel caso concreto la Questura aveva desunto la pericolosità da precedenti penali e di polizia evocati solo genericamente e dal rinvenimento in un luogo insieme ad altri stranieri asseritamente irregolari. Tali circostanze non provano la dedizione alla commissione di reati contro la sicurezza o la tranquillità pubblica e non consentono alcun giudizio prognostico su elementi attuali e concreti.

Quanto al presupposto oggettivo, il Collegio rileva che l’art. 2 richiede la presenza in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel considerare tale presenza un elemento imprescindibile. Nel caso di specie molteplici elementi dimostrano che Bolzano costituiva quantomeno la dimora abituale: ivi il ricorrente è stato controllato e ivi gli è stato notificato il provvedimento mentre presentava la domanda di protezione internazionale.

Il Collegio respinge la tesi difensiva dell’amministrazione secondo cui la dimora abituale presupporrebbe la residenza. L’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, che impone la presentazione della domanda presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora, conferma che la dimora è nozione autonoma. Difettando sia il giudizio di pericolosità sia il presupposto oggettivo, il ricorso è accolto e il decreto questorile annullato, con conferma del patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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