Sanzione per ritardato pagamento oneri caducata dall’annullamento del titolo (TAR Puglia n. 102 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale, anche parziale, del provvedimento che quantifica gli oneri concessori travolge in via consequenziale l’atto sanzionatorio per ritardato pagamento, che trova presupposto necessario in un titolo valido ed efficace recante l’obbligo di versamento. Non può configurarsi alcun ritardo sanzionabile quando sia accertata l’illegittimità del provvedimento da cui discende l’obbligo di pagamento, né rileva che l’annullamento riguardi una porzione ridotta della superficie di riferimento, posto che il vizio incide su un elemento posto alla base del calcolo unitario. A fronte dell’annullamento, l’Amministrazione non può limitarsi a integrare o convalidare la motivazione dell’atto espunto dall’ordinamento, ma deve procedere al riesercizio del potere mediante un nuovo provvedimento con effetti ex nunc. La tempestività del pagamento potrà essere vagliata solo con riferimento al nuovo atto eventualmente emesso.
Il Fatto
Una società otteneva dal Comune il permesso di costruire per un complesso artigianale e commerciale. Contestando la quantificazione degli oneri, versava la somma ritenuta corretta e prestava fideiussione per la parte residua, impugnando il titolo nella sola parte relativa ai contributi. Il TAR rigettava il ricorso; la società versava l’importo residuo poco dopo la pubblicazione della sentenza. Il Comune diffidava quindi il garante al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di sanzione per ritardato pagamento, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001.
In pendenza del giudizio interveniva la sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo parzialmente l’appello, annullava il permesso di costruire per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della superficie complessiva posta a base del calcolo. Il Comune rispondeva con una nota esplicativa di conferma delle originarie quantificazioni, impugnata dalla società con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria i motivi aggiunti, per la loro natura assorbente. Il primo contesta la nota del 28 marzo 2024 come integrazione postuma della motivazione di atti già annullati; il secondo deduce la caducazione della sanzione per effetto della pronuncia d’appello.
Le censure sono fondate. Il Consiglio di Stato aveva confermato i criteri legali seguiti dal Comune, ma aveva accolto l’appello per difetto di motivazione in ordine alla superficie di mq 2.344,34, non essendo state chiarite le ragioni della discrasia rispetto ai mq 2.283,34 indicati nella tavola di progetto. A fronte di ciò, l’Ufficio tecnico si è limitato a meglio spiegare il contenuto dei precedenti provvedimenti, con considerazioni rese ora per allora.
Tale modus procedendi è illegittimo: la nota non può operare come convalida con effetti retroattivi di un titolo già annullato, essendo logicamente e giuridicamente incompatibile la sanatoria di un provvedimento già espunto dall’ordinamento. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2351 del 2017 e TAR Roma, Sez. III, n. 2609 del 2022. Ferma la possibilità di ricalcolare gli oneri, occorreva l’esercizio ex novo del potere mediante un atto recante la nuova quantificazione.
Fondato è anche il secondo motivo aggiunto. L’annullamento della quantificazione degli oneri comporta in via consequenziale l’illegittimità dell’atto sanzionatorio, che presuppone un provvedimento valido recante l’obbligo di pagamento. Non rileva che l’annullamento sia intervenuto per ragioni formali e che il Comune possa riproporre la medesima quantificazione: il vizio non riguarda una voce autonoma, ma un elemento posto alla base del calcolo unitario, e incide quindi sull’onere nel suo complesso. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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