Dimensionamento scolastico, interesse ad agire e natura del piano regionale (TAR Sardegna n. 102 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di dimensionamento della rete scolastica, la legittimazione dei genitori degli alunni e dei docenti a impugnare gli atti di accorpamento non si confonde con l’interesse ad agire. Quest’ultimo presuppone l’allegazione, con almeno un principio di prova, di un concreto e attuale pregiudizio alla qualità dell’offerta formativa o alla fruizione del servizio, non essendo sufficiente il richiamo a generiche inefficienze organizzative derivanti dall’attribuzione di più plessi a un’unica direzione. Il superamento dei parametri dimensionali indicati dalle linee guida regionali, in quanto tendenziali e derogabili, non integra di per sé la lesione. Il piano di dimensionamento costituisce atto generale a contenuto pianificatorio che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, non richiede motivazione puntuale sulle singole osservazioni, essendo sufficiente l’esternazione dei criteri generali di razionalizzazione; le scelte conseguenti sono sindacabili solo per errore palese o manifesta irrazionalità.

Il Fatto

I ricorrenti, genitori di alunni iscritti presso gli istituti coinvolti, hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale sarda n. 4/161 del 15.02.2024, di approvazione definitiva del piano di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024-2025, unitamente agli atti presupposti. Nella parte che interessa, il piano sopprime l’autonomia dell’istituto comprensivo “Colombo” di Cagliari e accorpa i relativi plessi all’istituto comprensivo “Randaccio Tuveri Don Milani”, con creazione di un nuovo istituto comprensivo composto da dodici plessi.

I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998 e delle linee guida regionali, il difetto di motivazione, la carenza istruttoria e l’irragionevolezza della scelta, non essendo stata recepita la proposta del Comune di Cagliari e risultando l’istituto sovradimensionato. La Regione eccepisce in via preliminare la carenza di interesse. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, richiamando l’orientamento secondo cui l’incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio non integra l’interesse attuale e concreto all’impugnazione, poiché non esiste una dimensione ottimale dell’istituzione scolastica e i parametri normativi sono tendenziali e flessibili (TAR Lazio n. 13687 del 2020; Cons. Stato n. 1215 del 2020; Cons. Stato n. 156 del 2022).

Nel caso concreto, le deduzioni dei ricorrenti appaiono generiche e prospettano un pregiudizio futuro e ipotetico. Non è contestato che l’accorpamento direzionale non comporti concentrazione o soppressione fisica dei punti di erogazione del servizio, né mutamento di sede, popolazione studentesca o livello dell’offerta formativa. Il mero richiamo a non meglio precisate inefficienze organizzative resta indimostrata affermazione. Il Collegio richiama anche la Corte cost. n. 223 del 2023: il ridimensionamento delle autonomie non implica automaticamente perdita di progettualità formativa.

L’intervento ad adiuvandum dei docenti segue le sorti del ricorso principale per il vincolo di accessorietà. Passando al merito, il Collegio ricorda che l’art. 19 del d.l. n. 98/2011, come integrato dall’art. 1, comma 557, legge n. 197/2022, assegna alle Regioni il dimensionamento entro il contingente ministeriale. Poiché la Conferenza metropolitana ha dichiarato “superate” le proposte dei Comuni, confermando lo status quo, la Regione ha operato in via sostitutiva e non le è addebitabile alcuna carenza istruttoria.

Il piano è atto generale a contenuto pianificatorio: non occorre motivazione analitica sulle singole osservazioni, bastando i criteri generali (Cons. Stato n. 5630 del 2019). Le scelte sono sindacabili solo per errore palese o manifesta irrazionalità. Il lieve superamento del limite dimensionale è parametro indicativo e, in ogni caso, superato dai dati più recenti. Il parere della Commissione consiliare era favorevole e non vincolante. La soluzione dello status quo è stata indirettamente smentita dalla Corte cost. n. 168 del 2024. Il ricorso è dichiarato inammissibile e, nel merito, infondato; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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