Abuso di posizione dominante della federazione calcistica sui tornei giovanili (Cons. Stato n. 102 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere abusivo di una condotta ai sensi dell’art. 102 del T.F.U.E. prescinde dalla sua conformità ad altri settori dell’ordinamento: gli abusi consistono, per lo più, in comportamenti leciti secondo ordinamenti settoriali diversi da quello della concorrenza. Ne deriva che la mancata impugnazione dei provvedimenti federali dinanzi alla giustizia sportiva non costituisce presupposto né indice di esclusione dell’illecito antitrust, non essendo il potere dell’Autorità condizionato dalle iniziative dei soggetti asseritamente lesi. La qualificazione di un’attività come agonistica non può fondarsi sul solo dato anagrafico, costituendo l’età minima un presupposto e non il criterio definitorio dell’agonismo, che richiede la valorizzazione delle caratteristiche intrinseche della prestazione.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato, con provvedimento del 18.6.2024, la violazione dell’art. 102 del T.F.U.E. da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.203.447,54. Secondo l’Autorità, la Federazione aveva posto in essere una strategia escludente diretta a estendere la propria posizione dominante dal mercato delle competizioni agonistiche giovanili a quello degli eventi ludico-amatoriali, in concorrenza con gli enti di promozione sportiva.

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso e annullato la delibera, escludendo la configurabilità dell’abuso. L’Autorità ha proposto appello, articolando quattro motivi; la Federazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla reciproca relatività degli ordinamenti di settore: ciò che è lecito secondo l’ordinamento sportivo può non esserlo sul piano della concorrenza. Le condotte vanno valutate per il loro significato economico, prescindendo dalle qualificazioni formali ricevute altrove, secondo l’insegnamento della Corte di giustizia, causa C-457/10 e della Sez. VI n. 1673 del 2014. Su questa base, il TAR ha errato nel valorizzare l’omessa impugnazione dei comunicati federali: il potere repressivo dell’Autorità non dipende dalle iniziative dei soggetti lesi, né la prova dell’assenza di effetti escludenti concreti è sufficiente, di per sé, a escludere l’illecito.

La Corte ritiene che la regolazione federale abbia alterato la concorrenza nei mercati di riferimento. I comunicati succedutisi dal 2015 hanno dapprima vietato in modo assoluto la partecipazione delle affiliate agli eventi degli enti di promozione, poi l’hanno condizionata a una convenzione mai stipulata secondo il modello del CONI, infine hanno imposto un’autorizzazione preventiva priva di criteri predeterminati. La regolazione ha ecceduto i confini del Regolamento E.P.S., che impone il convenzionamento solo per l’attività agonistica: essa ha invece inciso su ogni attività, persino su quella degli under 12.

Quanto al concetto di agonismo, la Corte esclude che la soglia dei dodici anni, prevista dal D.M. del 18.2.1982 e dalla circolare ministeriale n. 7/1983, esaurisca la nozione: l’età è presupposto, non criterio definitorio. L’agonismo si connota per il carattere sistematico e continuativo della prestazione e per il livello della stessa. La definizione incentrata sul solo dato anagrafico non è confacente alla tutela della salute né proporzionata, avendo riverberi sull’attività economica degli enti di promozione.

Infine, il Collegio ritiene non pertinenti i dati econometrici valorizzati dal TAR, riferiti al solo periodo post-pandemico e al numero assoluto di tesserati, senza considerazione degli effetti preclusivi. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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