Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 2087 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo, con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., egli condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile della stessa struttura ministeriale, con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e l’incarico, affidato a un dirigente della medesima amministrazione, non è compensato, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno agito collettivamente davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Il titolo riconosceva a ciascuno di essi un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale, da accreditare sulle rispettive carte elettroniche.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme loro spettanti, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, la condanna a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato l’inammissibilità dell’istanza di decisione senza partecipazione alla camera di consiglio, depositata dalla parte ricorrente il 19.06.2026, trattandosi di incombente processuale non previsto dalle disposizioni di rito vigenti.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti della motivazione.
L’amministrazione è stata condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha previsto l’intervento del commissario ad acta su istanza di parte, individuandolo nel responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, richiamando la disposizione dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015.
Il Tribunale ha poi dettato le modalità operative del deposito del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato, e ha liquidato la penalità di mora negli interessi legali sulle somme dovute dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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