Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto (TAR Abruzzo n. 222 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la pubblica amministrazione abbia dato piena esecuzione al giudicato, ma la soccombenza virtuale della parte intimata resta rilevante ai fini delle spese di lite. L’amministrazione che si conforma al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per l’ottemperanza è tenuta a rifondere le spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 3.000,00 quale contributo per la formazione. La sentenza, divenuta definitiva, non era stata eseguita, sicché la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione coattiva del titolo.
Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero si è costituito con memoria di stile e ha provveduto al pagamento di quanto liquidato in sentenza, dando così piena esecuzione al giudicato. La ricorrente ha insistito per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale certificato nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011 ed era passata in giudicato. Ha altresì accertato la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, 1° comma, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto il credito era stato accertato con sentenza definitiva e, alla data del deposito del ricorso, non risultava ancora soddisfatto. Tuttavia, l’avvenuto pagamento intervenuto prima della camera di consiglio ha determinato la cessazione della materia del contendere, dichiarata dal Tribunale.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha ritenuto di applicare il principio di soccombenza, osservando che la parte pubblica si era conformata al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per l’ottemperanza. L’adempimento tardivo, successivo all’avvio del giudizio, non esclude infatti l’obbligo di rifusione delle spese a carico dell’amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice del lavoro.
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Nota della Redazione
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