Ricostruzione fedele di chiosco distrutto da evento atmosferico richiede Scia non permesso (Cons. Stato n. 10307 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione di un edificio crollato in conseguenza di un evento calamitoso, effettuata con identità di sagoma, volume, altezze e sedime rispetto al manufatto preesistente legittimamente autorizzato, integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e non nuova costruzione. Essa non richiede il permesso di costruire, essendo sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 22 del medesimo testo unico. È pertanto illegittima l’ordinanza di demolizione emessa sul presupposto dell’assenza del titolo edilizio, quando l’amministrazione abbia omesso di valutare gli apporti procedimentali del privato e di attivare la necessaria interlocuzione. La leale collaborazione e la buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, impongono alla p.a. di indicare tempestivamente al privato il titolo necessario, evitando l’adozione di provvedimenti sanzionatori.

Il Fatto

Il titolare di un chiosco balneare su area demaniale, legittimamente autorizzato con determinazione dirigenziale e concessione, vedeva il manufatto distrutto da un grave evento atmosferico. Presentava quindi una comunicazione di inizio lavori per strutture provvisorie e, terminate le opere di fedele ripristino, la comunicazione di fine lavori. In seguito a una richiesta della Guardia di finanza, il dirigente comunale avviava il procedimento di repressione di abusi edilizi e ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004.

Il TAR Liguria respingeva il ricorso, ravvisando un nuovo manufatto in luogo di quello raso al suolo e ritenendo fidefacente il verbale di sopralluogo quanto al manufatto ad “L” e alla pavimentazione. Il titolare appella, riproponendo le censure di difetto di istruttoria e di omessa valutazione dei propri apporti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Preliminarmente esclude che l’intervento sia attività edilizia libera o manutenzione straordinaria, poiché l’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 esclude da tale fattispecie gli interventi sulle parti strutturali dell’edificio. Lo qualifica invece come ristrutturazione ricostruttiva, per la quale è sufficiente la Scia.

La documentazione progettuale e fotografica dimostra che la ricostruzione, benché con materiali diversi, è avvenuta in modo fedele per sagoma, volume e altezze: circostanza riconosciuta anche dalla sentenza impugnata. Essendo nota la consistenza del preesistente, non opera la giurisprudenza che qualifica come nuova opera la ricostruzione su ruderi o su edificio demolito da lungo tempo, richiamata da Cons. Stato, sez. VII, n. 5918 del 2023 e sez. VI, n. 5350 del 2020.

La Corte distingue la demolizione e ricostruzione dalla nuova costruzione per l’assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma, criterio valorizzato dall’ampliamento operato dal d.lgs. n. 301/2002. Il limite del rispetto della sagoma, eliminato nel 2013 e reintrodotto per le zone A, non è comunque violato, come emerge da Cons. Stato, sez. II, n. 721 del 2022. Nel caso concreto mancano modifiche di volume, prospetti o superfici: va esclusa la necessità del permesso di costruire.

La Corte censura poi il comportamento del comune. A fronte della comunicazione di avvio delle opere, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere atto della fedele ricostruzione ed esprimersi tempestivamente, attivando un’interlocuzione procedimentale. L’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 impone infatti rapporti improntati a collaborazione e buona fede, e il comune non ha tenuto conto delle osservazioni del privato. Quanto alla pavimentazione, il titolo necessario era la Scia.

Per completezza, la parete lignea di collegamento risulta rimossa dopo il sopralluogo, donde la conferma della parziale improcedibilità. Va esclusa la necessità dell’autorizzazione paesaggistica: per il chiosco ai sensi del n. 29 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, trattandosi di fedele ricostruzione post-calamità; per la pavimentazione ai sensi del punto 12 del medesimo allegato. In riforma, il ricorso introduttivo è accolto in parte, con annullamento degli atti impugnati; effetto conformativo: l’amministrazione potrà richiedere le integrazioni per la legittimazione formale dell’intervento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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