Limite di dodici mesi in RSA illegittimo se impedisce il prolungamento (TAR Sicilia n. 237 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso alle residenze sanitarie assistite, la disciplina di dettaglio adottata dall’azienda sanitaria non può limitare la durata massima di permanenza a dodici mesi consecutivi, poiché la normativa assessoriale di riferimento consente il prolungamento del ricovero oltre tale termine quando lo richiedano comprovate ragioni mediche, da valutare su proposta del medico responsabile della struttura e con intervento dell’unità di valutazione multidimensionale. Le scelte di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità e coerenza rispetto agli obiettivi di adeguatezza del sistema sanitario. È invece carente di interesse il ricorrente che censuri prescrizioni incidenti esclusivamente sulla sfera clinica del paziente, senza dedurre un pregiudizio diretto e personale alla propria posizione.
Il Fatto
L’azienda sanitaria provinciale ha approvato, con propria determinazione, la procedura per l’accesso alle RSA e le regole per la certificazione dello stato di demenza con disturbi del comportamento. La società ricorrente, accreditata alla gestione di una residenza sanitaria assistita con posti destinati a pazienti Alzheimer e ad anziani non autosufficienti, ha impugnato tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.
La ricorrente ha articolato cinque motivi. Con il primo ha dedotto il difetto di attribuzione dell’azienda, per aver integrato la disciplina assessoriale; con i restanti ha contestato le regole di dettaglio su durata del ricovero, passaggio tra moduli, certificazione del CDCD e accertamenti diagnostici. Si è costituito l’assessorato regionale, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e ha resistito l’azienda, eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e di giurisdizione e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ritenuto che la notificazione all’assessorato regionale sia corretta, a mero titolo di litis denuntiatio. È stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la ricorrente non avanza pretese economiche traenti titolo dal contratto con l’azienda, ipotesi devoluta al giudice ordinario.
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato. L’azienda è competente all’attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale, per espressa previsione dell’art. 2, comma 1, ultima parte, della l.r. n. 5/2009, invocato dalla stessa ricorrente.
È stato invece accolto il secondo motivo. Le disposizioni dell’allegato A che fissano in dodici mesi consecutivi il periodo massimo di permanenza, senza ammettere proroghe, contrastano con l’art. 5 del D.A. n. 1325/2010, che consente di prolungare il ricovero oltre tale termine quando lo richiedano comprovate ragioni mediche, con proposta del medico responsabile all’unità di valutazione multidimensionale. Il Collegio ha aderito all’orientamento del TAR Sicilia, Sez. III, n. 407 del 2025.
Sono stati respinti il terzo e il quarto motivo. Le scelte organizzative in materia sanitaria godono di ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti di logicità e coerenza. Le dimissioni per il passaggio dal modulo geriatrico a quello Alzheimer rispondono a un approfondimento diagnostico, con redazione del PAI, senza intenti dilatori. Il coinvolgimento del CDCD non contraddice il D.A. n. 1325/2010, ma si raccorda con il Piano nazionale demenze, recepito con il D.A. n. 220/2020, che ne valorizza la centralità diagnostica. Non è emersa alcuna limitazione all’accesso, essendo individuati numerosi centri sul territorio.
Il quinto motivo, con cui si censuravano le indagini diagnostiche incidenti solo sulla sfera del paziente, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per genericità. In definitiva, il ricorso è in parte inammissibile, in parte accolto e per il resto rigettato; la determinazione è annullata nella parte in cui limita a dodici mesi la permanenza in RSA. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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