Verifica del Comitato costituisce discrezionalità tecnica insindacabile nel merito (Cons. Stato n. 10397 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. L’accertamento del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, basato su cognizioni medico-specialistiche e medico-legali, costituisce esercizio di merito tecnico riservato all’organo medico e non può essere sostituito dal giudice. La consulenza tecnica d’ufficio è ammessa solo per verificare l’attendibilità complessiva del parere, ove emergano specifici e concreti profili di dubbio. La prova della dipendenza da causa di servizio richiede il rigore scientifico e la dimostrazione che l’attività di servizio sia stata causa ovvero concausa efficiente e determinante della patologia, senza ricorso a presunzioni. Nella nozione di concausa rientrano solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo della Marina militare, ha prestato servizio per oltre diciassette anni imbarcato su unità navali, con mansioni di tecnico di macchine e motorista, effettuando riparazioni e manutenzioni su componenti meccanici sovente coibentati con amianto. A seguito della diagnosi di un nodulo polmonare e di un ispessimento pleurico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La Commissione medica ospedaliera ha ascritto la patologia alla sesta categoria della tabella A, ma il Comitato di verifica ha espresso parere negativo, confermato in sede di riesame.
Con determinazione dirigenziale il Ministero della difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio e respinto la richiesta di equo indennizzo. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso. Il militare ha proposto appello, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le coordinate ermeneutiche consolidate. Il parere del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica e si sottrae al sindacato di merito, restando ammesso il solo controllo esterno di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, cioè la verifica del collegamento logico tra elementi accertati e conclusioni. Il Comitato, in forza degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 461/2001, accerta definitivamente la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause della patologia; il suo giudizio si impone all’amministrazione, che deve limitarsi a una verifica estrinseca, salvo motivare in modo particolareggiato quando intenda discostarsene.
Nel caso concreto il Comitato ha esaminato due volte la documentazione. Nel primo parere ha escluso fattori specifici idonei a dar luogo a genesi neoplastica e l’esposizione a cancerogeni. In sede di riesame ha chiarito che il quadro istologico non evidenzia un processo neoplastico ma un processo flogistico, che non c’è traccia di fibre di amianto e che l’ispessimento pleurico a destra è conseguenza dell’intervento chirurgico. La motivazione è pertanto perspicua, lineare e non contraddittoria, priva di travisamenti fattuali e non sindacabile.
La perizia di parte, osserva la Corte, propone solo una ricostruzione alternativa del nesso causale e invade la sfera dell’opinabilità tecnica. Il nesso non può essere ipotetico ma deve risultare concreto, effettivo e obiettivamente riscontrabile. La determinazione ministeriale è legittima perché motivata per relationem al parere obbligatorio e vincolante.
Quanto alla concausa efficiente e determinante, il Collegio ribadisce che rilevano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e specificamente documentati: l’attività del militare non ha superato tale soglia. Infine, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è irrilevante: il riesame ha confermato il diniego e l’appellante non ha indicato elementi fattuali divergenti che avrebbe introdotto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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