Silenzio ARERA su PEF: delibera interlocutoria non estingue obbligo di provvedere (Cons. Stato n. 10314 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse che legittima il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo del procedimento, autonomamente impugnabile, e non quello a un riscontro sulle singole contestazioni avanzate nell’ambito di un iter ancora in corso. La delibera con cui l’Autorità di regolazione dispone un supplemento istruttorio e prende atto dei parametri rimessi all’Ente territorialmente competente, disponendo l’applicazione provvisoria della relativa tariffa, ha natura endoprocedimentale e non costituisce atto finale di approvazione del PEF. L’inadempimento dell’Autorità cessa esclusivamente con l’atto di approvazione, alla cui adozione essa è tenuta ex lege. La mera comunicazione della volontà di procedere al riesame delle determinazioni tariffarie non integra ipotesi legale di proroga del termine procedimentale, ormai decorso.
Il Fatto
Il gestore del servizio di igiene urbana in due comuni pugliesi proponeva ricorso avverso il silenzio serbato da ARERA sui procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei PEF, validati dall’ETC con determinate provinciali e trasmessi in pari data all’Autorità. Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso, dichiarava l’illegittimità del silenzio e ordinava ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di ulteriore inadempimento un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
ARERA interponeva appello, deducendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a fronte della deliberazione n. 409/2025/R/rif. In corso di giudizio l’ETC adottava nuove determine di validazione, confermative delle precedenti, e l’appellata eccepiva a sua volta l’improcedibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello. L’adozione di nuovi provvedimenti di validazione non elide l’interesse attuale e concreto di ARERA alla riforma della sentenza, che ha accertato l’illegittimità del silenzio con riferimento al procedimento di approvazione del precedente atto di validazione.
La Corte rileva quindi che l’appello censura la sentenza unicamente nella parte relativa all’eccezione di improcedibilità. Nessuna specifica doglianza investe i capi con cui il TAR ha affermato l’assenza nella disciplina di settore di un termine per la conclusione del procedimento, l’applicazione del termine di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241/1990, l’avvio su istanza di parte e la tardività della richiesta di chiarimenti indirizzata all’ETC. Su tali capi si è formato il giudicato.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’Autorità circoscrive l’interesse azionato alle specifiche censure sul merito degli atti di validazione, ma l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. veicola la pretesa alla conclusione del procedimento e all’accertamento dell’obbligo di provvedere. La riproduzione dei profili critici sulla tariffa ha funzione meramente illustrativa. La delibera n. 409/2025/R/rif non ha poi natura definitiva: ai sensi dell’art. 8 della delibera n. 363/2021/R/rif il procedimento si conclude con l’atto di approvazione, e la verifica di coerenza regolatoria non si risolve in un mero controllo formale, ma comporta un intervento attivo sui costi, come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024. Il punto 2 della delibera non reca alcuna valutazione di coerenza, ma sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa dell’ETC fino all’approvazione.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla data della nota dell’ETC il termine procedimentale era già ampiamente decorso, e la comunicazione dell’intenzione di avviare un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere né costituisce proroga legale. Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non determinano l’avvio di un nuovo procedimento, ma la mera sostituzione di un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato.
L’appello è respinto, con conferma della sentenza anche quanto all’obbligo di conclusione entro 90 giorni e alla nomina del Commissario in caso di perdurante inadempimento. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità e novità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.