Aumento costo lavoro e revisione prezzi nell’alea contrattuale (TAR Liguria n. 439 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici, la revisione prezzi non opera per le variazioni del costo del lavoro derivanti da rinnovi contrattuali collettivi, trattandosi di eventi periodici e, come tali, prevedibili e non eccezionali. L’aumento della manodopera che ecceda gli indici di adeguamento previsti dalla lex specialis rientra pertanto nella normale alea contrattuale dell’appalto, tanto più quando l’operatore economico si sia obbligato ad applicare ai propri dipendenti le condizioni economiche risultanti da successive modifiche dei CCNL. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del d.lgs. 36/2023 non ha portata retroattiva. Le clausole del bando che ancorano la revisione a un determinato indice di prezzo non producono un effetto immediatamente escludente e la loro impugnazione, successiva alla sottoscrizione contrattuale, è preclusa da acquiescenza.
Il Fatto
Il Consorzio aggiudicatario del servizio di trasporto pazienti per conto di più aziende sanitarie liguri, ottenuta la proroga di dodici mesi della convenzione, presentava istanza di revisione prezzi lamentando che i due rinnovi del CCNL multiservizi intervenuti dopo la presentazione dell’offerta avevano determinato un aumento del costo del lavoro stimato in circa il 10%. Con decreto del dicembre 2025, la Stazione Unica Appaltante riconosceva una maggiorazione limitata all’1,4% calcolata sull’indice Istat-FOI, senza considerare i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Il Consorzio impugnava il provvedimento, deducendo difetto di istruttoria e violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, e in via subordinata contestava la clausola del capitolato che ancorava la revisione al solo indice FOI.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha ritenuto il primo motivo di ricorso infondato, rilevando come gli atti di gara non prevedessero alcuna revisione prezzi collegata alla variazione del costo del lavoro da rinnovi contrattuali. I rinnovi del CCNL sono eventi periodici e, per definizione, prevedibili e non eccezionali: l’eventuale incremento della manodopera oltre l’indice FOI rientra, quindi, nella normale alea contrattuale, tanto più che il Consorzio si era espressamente obbligato ad applicare le condizioni retributive “nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni” dei contratti collettivi.
La Corte ha poi escluso che possa trovare applicazione il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del d.lgs. 36/2023, norma priva di portata retroattiva e inapplicabile a un rapporto sorto sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016. In tal senso depongono i precedenti giurisprudenziali richiamati, dai quali si evince che la periodicità dei rinnovi contrattuali ne esclude il carattere di sopravvenienza imprevedibile e straordinaria.
Il secondo motivo, diretto contro l’art. 5 del capitolato, è stato dichiarato inammissibile per acquiescenza: la clausola di revisione prezzi non ha efficacia immediatamente escludente, ma incide solo nella fase esecutiva del rapporto, sicché la sua impugnazione è tardiva. Il Consorzio aveva consapevolmente accettato e sottoscritto la clausola, senza riserve. L’eventuale accoglimento del motivo, inoltre, falserebbe ex post le condizioni di par condicio in cui gli operatori economici avevano formulato le proprie offerte. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato in parte e dichiarato inammissibile per la restante parte, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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