Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 222 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto dei docenti non di ruolo al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e all’art. 1 del d.P.C.M. attuativo deve essere eseguito dall’Amministrazione scolastica, che è tenuta ad accreditare sulla carta le somme corrispondenti a € 500,00 per ogni anno scolastico riconosciuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, il creditore può esperire il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Il TAR ordina l’esecuzione entro trenta giorni e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, disponendo la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 50 del 25 gennaio 2024, passata in giudicato, è stato accertato il diritto di tre docenti non di ruolo al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle somme di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati. Le creditrici hanno notificato il titolo al Ministero dell’istruzione e del merito nelle date del 12.04.2024, 10.05.2024 e 23.04.2024, lasciando decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni.

Non essendo intervenuta alcuna esecuzione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR riunisce i tre ricorsi, essendo stata con essi richiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale, e li accoglie. Il percorso argomentativo muove dalla verifica del giudicato e dell’inadempimento: dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito.

Il Collegio ricorda che il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, è decorso. La notifica del titolo è stata effettuata alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, sicché la condizione legittimante il ricorso per ottemperanza risulta integrata.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Assume rilievo centrale la nomina preventiva del commissario ad acta. Il Collegio lo individua nel Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo la scadenza inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Infine, il TAR dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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