Estinzione dell’obbligazione payback e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (TAR Lazio n. 12305 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione delle controversie in materia di payback sui dispositivi medici, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti impositivi, con declaratoria di improcedibilità del gravame e integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato innanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna che ne aveva accertato l’obbligo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018, unitamente ai presupposti decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e alle delibere delle aziende sanitarie locali. La società ha contestato i provvedimenti sia per vizi propri, sia per la ritenuta illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del payback nel settore dei dispositivi medici, proponendo anche motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento regionale di aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno.
Nelle more del giudizio, la società ha aderito al meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, provvedendo al versamento del 25% di quanto originariamente addebitato, e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 qualifica il versamento della quota ridotta del 25% come titolo idoneo ad assolvere integralmente gli obblighi di ripiano, stabilendo espressamente che l’integrale versamento «estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici» e «preclud[e] loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi» per gli anni 2015-2018. La stessa disposizione prevede che le regioni, decorso il termine di trenta giorni, accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha tuttavia precisato di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla norma, in assenza del deposito, da parte dell’amministrazione regionale, della documentazione attestante l’avvenuto versamento che la stessa aveva l’onere di produrre. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, non impedisce comunque di rilevare che la situazione giuridica dedotta in giudizio sia venuta meno.
La Corte ha osservato che quanto dedotto e documentato dalla società ricorrente appare idoneo a determinare il venir meno del potere del giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito. Il versamento effettuato, infatti, non solo ha estinto l’obbligazione e precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale, ma ha anche determinato il conseguimento di un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso: non l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento, bensì l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento di una somma ridotta.
Da ciò il Collegio ha fatto discendere non la cessazione della materia del contendere, bensì la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando integralmente compensate le spese del giudizio in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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