Esecuzione del giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1107 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto sulla base dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce credito certo e liquido una volta formato il giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione debitrice legittima la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Prato, in sede di lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo. La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora. L’Amministrazione intimata non si è costituita, pur essendo stata regolarmente notiziata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato il presupposto del giudizio di ottemperanza, ossia la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Dagli atti di causa non risultava che la sentenza fosse stata adempiuta, non essendo stata messa a disposizione del ricorrente né la carta né la relativa provvista economica.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi e rivalutazione secondo la sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato ha inoltre giustificato la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute. Il Collegio ha richiamato il criterio dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, fissando la decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio ne ha graduato l’importo tenendo conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e della presenza di numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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