Silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF validato dall’ETC (Cons. Stato n. 10320 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti, l’atto con cui l’Autorità prende atto dei parametri e delle valutazioni rimesse all’Ente territorialmente competente e dispone un supplemento istruttorio non conclude il procedimento e conserva natura endoprocedimentale. La presa d’atto costituisce il presupposto, non l’esito, della verifica di coerenza regolatoria, che si conclude soltanto con l’atto di approvazione del PEF aggiornato e validato dall’ETC. Il silenzio serbato dall’Autorità integra pertanto silenzio-inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere. L’adozione, nelle more, di un nuovo atto di validazione non avvia un nuovo procedimento, ma sostituisce un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato, che deve comunque essere concluso.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo a un comune, validato dall’ETC con determina e trasmesso in pari data all’Autorità. Il gestore del servizio di igiene urbana ha proposto ricorso avverso il silenzio, accolto dal TAR Lombardia con sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di ulteriore inadempimento un Commissario ad acta.
ARERA ha interposto appello, articolando due motivi. Ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto di una propria delibera recante determinazioni istruttorie e, in via subordinata, della nota con cui l’ETC ha comunicato la necessità di un riesame delle predisposizioni tariffarie. Nelle more, l’ETC ha concluso il riesame in autotutela, confermando l’atto di validazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità dell’appello. L’adozione di nuovi provvedimenti di validazione non è idonea, di per sé, a determinare l’improcedibilità, poiché ARERA conserva un interesse attuale e concreto alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio con riferimento al procedimento di approvazione del precedente atto di validazione.
In via preliminare, il Consiglio di Stato rileva che l’appello censura la sentenza solo nella parte relativa all’eccezione di improcedibilità. Non è stata articolata alcuna specifica censura ai capi con cui il TAR ha statuito l’assenza, nella disciplina di settore, di un termine per la conclusione del procedimento e l’applicazione del termine di 30 giorni ex art. 2 legge n. 241/1990. Su tali capi si è formato il giudicato.
Con il primo motivo, ARERA lamenta l’erronea qualificazione della propria delibera come atto endoprocedimentale, sostenendo che la presa d’atto delle valutazioni dell’ETC recherebbe una definitiva determinazione. Il motivo è infondato. L’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo, autonomamente impugnabile, non già quello a un mero riscontro delle contestazioni dei gestori. L’art. 8 della delibera 363/2021/R/RIF articola l’aggiornamento in fasi che si concludono con l’approvazione dell’Autorità, e l’art. 7.8 conferma che fino a tale approvazione si applicano i valori determinati dall’ETC.
La verifica di coerenza regolatoria non si risolve in un mero controllo formale, ma comporta un intervento attivo sui costi, come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024. Il punto 2 della delibera non reca una valutazione di coerenza, ma sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. La presa d’atto è presupposto e non esito della valutazione.
Anche il secondo motivo è infondato. Alla data della nota dell’ETC il termine procedimentale era già decorso, e la mera comunicazione dell’opportunità di un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere né integra un’ipotesi di proroga. La nuova determina di validazione, di contenuto confermativo, non ha avviato un nuovo procedimento: essa sostituisce un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento, da concludersi entro 90 giorni. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e della nomina del Commissario; spese compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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