Annullamento del diniego inutile ma interesse risarcitorio va accertato (Cons. Stato n. 10320 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento che rende priva di utilità la pronuncia di annullamento, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il giudice è tenuto a delibare nel merito la domanda risarcitoria connessa, accertando l’eventuale illegittimità dell’atto ai fini del ristoro. La domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 postula la prova del pregiudizio patrimoniale. L’indennizzo da ritardo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013 presuppone l’attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale.

Il Fatto

Il Comune aveva respinto con determinazione la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in difformità di un precedente titolo edilizio, relative a un fabbricato destinato a struttura turistico-ricettiva; con successivo provvedimento aveva ordinato la demolizione e la rimessione in pristino dei luoghi.

L’interessata impugnava dinanzi al TAR Basilicata il diniego e l’ordine demolitorio, chiedendo altresì il risarcimento del danno e l’indennizzo da ritardo. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proposto appello, la Sezione, nel corso del giudizio, acquisiva dal Comune una relazione dalla quale emergeva il rilascio di un nuovo permesso di costruire in sanatoria e la conseguente revoca dell’ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, dopo l’introduzione del ricorso di primo grado ma prima della sentenza, sono intervenuti nuovi atti a disciplinare il rapporto controverso: il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e ha disposto la revoca dell’ordine di demolizione. Ne deriva che nessuna utilità ulteriore potrebbe l’appellante conseguire dall’accoglimento dell’azione di annullamento.

La circostanza che la nuova istanza non rechi il puntuale riferimento agli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non assume rilievo: entrambe le istanze riguardano la sanatoria di opere del medesimo fabbricato con destinazione turistico-ricettiva. Il nuovo titolo abilitativo, accogliendo la richiesta, postula la destinazione turistico-ricettiva dell’area e costituisce provvedimento di segno contrario rispetto al diniego, che invece presupponeva la destinazione residenziale. Il ricorso di primo grado va pertanto dichiarato improcedibile quanto all’azione di annullamento.

Il Collegio passa allora all’esame della domanda risarcitoria, imposta dall’art. 34, comma 3, c.p.a.. Quanto al danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, la domanda è infondata: nessun elemento di prova dei pregiudizi è stato prospettato, mentre le modifiche apportate in assenza del titolo abilitativo a una struttura turistico-ricettiva erano potenzialmente idonee ad apportare benefici economici, sì che un pregiudizio patrimoniale non risulta neppure astrattamente configurabile.

Sulla richiesta di indennizzo da ritardo ex art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, il Collegio osserva che il secondo comma impone all’istante di azionare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Tale potere non risulta attivato. L’appello, in tale parte, va quindi respinto; nulla per le spese, non essendosi il Comune costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *