Silenzio di ARERA sul PEF: interesse attuale e obbligo di concludere (Cons. Stato n. 10321 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione, nelle more del giudizio, di nuovi provvedimenti di validazione dell’aggiornamento del PEF da parte dell’ente territorialmente competente non determina, di per sé, l’improcedibilità dell’appello proposto dall’Autorità avverso la sentenza che ha accertato il silenzio-inadempimento. ARERA conserva un interesse attuale e concreto alla riforma della decisione nella parte in cui ha qualificato come illegittimo il silenzio serbato sul procedimento di approvazione del precedente atto di validazione. L’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo del procedimento, autonomamente impugnabile, e non già quello a un mero riscontro delle singole contestazioni dei gestori. La deliberazione che dispone un supplemento istruttorio non ha natura definitiva e non integra l’atto di approvazione del PEF, che resta il solo atto idoneo a elidere l’inadempimento.
Il Fatto
La controversia riguarda il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo a un comune pugliese, validato dall’ente territorialmente competente con propria determina e trasmesso in pari data all’Autorità. Il gestore del servizio di igiene urbana ha agito avverso tale inerzia.
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio e ordinando ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando in caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta. ARERA ha proposto appello, articolando due motivi e assumendo la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di una propria deliberazione di supplemento istruttorio e della nota con cui l’ente d’ambito ha comunicato l’intenzione di riesaminare le determinazioni tariffarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità formulata dall’appellata. La sopravvenuta adozione di nuovi atti di validazione non è idonea, di per sé, a travolgere l’appello, perché ARERA mantiene un interesse attuale alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio sul procedimento di approvazione del precedente atto di validazione. La Corte rileva inoltre che l’appello censura la sentenza unicamente nel capo relativo all’eccezione di improcedibilità del ricorso, senza contestare i restanti capi, sui quali si è formato il giudicato.
Il primo motivo è infondato. È erroneo il presupposto interpretativo di ARERA, che circoscrive l’interesse azionato alla definizione delle specifiche censure di merito mosse dai gestori. L’interesse che sorregge il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo, non già quello a un mero riscontro alle contestazioni nell’ambito di un iter ancora in fieri. L’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. veicola la pretesa alla conclusione del procedimento e all’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Anche a prescindere, la deliberazione di supplemento istruttorio non ha natura definitiva. Il Collegio ricostruisce le fasi dell’aggiornamento tariffario secondo l’art. 8 della delibera n. 363/2021/R/RIF e osserva che la verifica di coerenza regolatoria si conclude con l’atto di approvazione del PEF aggiornato e validato dall’ETC. Richiamando Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024, si precisa che l’approvazione non è affatto solo formale, ma comporta un intervento attivo sui costi. La presa d’atto dei parametri e delle valutazioni dell’ETC costituisce il presupposto, non l’esito, dell’attività valutativa dell’Autorità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla data della nota dell’ente d’ambito il termine per la conclusione del procedimento risultava già ampiamente decorso, secondo la statuizione di primo grado non impugnata sul punto. La mera comunicazione dell’opportunità di disporre un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere né integra un’ipotesi legale di proroga. Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non determinano l’avvio di un nuovo procedimento, ma la sola sostituzione di un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e del termine di 90 giorni; spese compensate.
Nota della Redazione
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