Ottemperanza al giudicato amministrativo e riformulazione della graduatoria concorsuale (TAR Lombardia n. 1032 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nei limiti in cui lo stesso si è formato. Quando l’annullamento giurisdizionale ha colpito solo la parte della graduatoria concernente la posizione del ricorrente, l’obbligo dell’amministrazione consiste nella riformulazione della graduatoria mediante l’attribuzione del maggior punteggio accertato. La restante parte del provvedimento originario resta immune dall’annullamento e continua a produrre i propri effetti. Ne consegue che gli ulteriori effetti utili — nomina e attribuzione dell’indennità — si acquisiscono ipso iure, per effetto diretto delle statuizioni del provvedimento non annullato, senza necessità di ulteriori pronunce di accertamento o di condanna. La determinazione dell’entità e dell’estensione temporale dell’indennità esula dall’oggetto dell’ottemperanza e appartiene alla competenza del giudice del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente regionale e abilitato all’esercizio della professione di dottore agronomo, aveva partecipato alla selezione per l’accesso all’Area Quadri indetta dalla Regione Lombardia. Collocato al 519° posto con punti 58,375, era rimasto escluso dalla nomina, riservata ai primi 430 candidati. Aveva impugnato il decreto presidenziale che approvava la graduatoria, lamentando la mancata valutazione dell’abilitazione professionale con attribuzione di 5 punti.

Il TAR aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 401/2014, riconoscendo il maggior punteggio e disponendo nomina e indennità. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7079/2021, aveva confermato l’illegittimità della graduatoria ma annullato le statuizioni ulteriori, respingendo per il resto l’appello. Formatosi il giudicato, il ricorrente ha diffidato la Regione all’esecuzione e, non avendo ottenuto riscontro, ha proposto ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della competenza funzionale, già definito con l’ordinanza collegiale n. 493 del 3 giugno 2024. Il ricorrente chiede l’esecuzione della sola parte della sentenza di primo grado confermata in appello con identica motivazione, ossia la riformulazione della graduatoria. Le ulteriori richieste non attengono all’esecuzione del giudicato, ma sono configurate come effetti legali discendenti dal decreto presidenziale del 1998.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’oggetto del giudicato. Il decreto del 3 febbraio 1998 aveva approvato la graduatoria, nominato quadri i primi 430 candidati e previsto l’indennità ex art. 17 dell’accordo decentrato. L’annullamento ha colpito la sola parte concernente la posizione del ricorrente nella graduatoria, con obbligo di riformulazione mediante l’attribuzione del maggior punteggio.

La restante parte del provvedimento non è stata intaccata. Da ciò deriva che il ricorrente beneficerà automaticamente, per effetto della mera riformulazione, degli effetti utili scaturenti dal dispositivo originario: la nomina a quadro dal 1° febbraio 1998 e l’attribuzione dell’indennità con pari decorrenza. Il Collegio qualifica tale esito come acquisto ipso iure, senza necessità dell’intermediazione di ulteriori pronunce giurisdizionali.

Il Tribunale precisa i confini del proprio scrutinio: l’entità dell’indennità e la sua estensione temporale esulano dall’oggetto del giudizio e dalla stessa competenza del giudice amministrativo, afferendo al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Eventuali ulteriori inadempimenti potranno essere reclamati dinanzi al giudice competente.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti esposti, con assegnazione all’amministrazione del termine di giorni 60 dalla comunicazione per la riformulazione della graduatoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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