Estinzione dell’obbligo da payback dispositivi medici e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 9560 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, come convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si impone in conformità al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, senza necessità di esaminare il merito dei motivi di ricorso e delle censure di illegittimità costituzionale delle norme primarie.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. Ha formulato censure per vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia e per vizi propri dei provvedimenti impugnati: il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e l’intesa intervenuta in Conferenza Stato-Regioni.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens rappresentato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025. La nuova disciplina ha previsto che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione.

Con memoria depositata in giudizio il 18 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato alla Regione intimata la quota del 25 per cento degli importi previsti dalla novella. Il Collegio ha ritenuto che si imponesse una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola il processo amministrativo.

Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, con attribuzione dell’onere alla regola della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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