Giudizio di ottemperanza sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1333 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di esecuzione del giudicato è accolta quando la sentenza azionata sia stata notificata all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa ottemperanza, va ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e va nominato sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Il commissario individuato in un dipendente pubblico, con facoltà di delega, non ha diritto a compenso autonomo, restando lo stesso compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente propone giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, in materia di carta docente e di indennità per ferie non godute. La sentenza azionata è stata notificata al Ministero soccombente e, secondo il certificato di cancelleria, è passata in giudicato.

Il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate, oltre interessi legali e spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce formalmente opponendosi all’accoglimento. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, richiamato dai ricorrenti e applicato dal collegio. L’amministrazione, dal canto suo, non contesta di aver omesso di ottemperare al giudicato.

Integrati tali presupposti, il Tribunale ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Quanto al compenso commissariale, il Tribunale rileva che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso deve quindi ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo DM, e ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’amministrazione. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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