Chiusura sale giochi: non necessaria la continua acquisizione di elementi istruttori (TAR Lombardia n. 563 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, l’amministrazione comunale non è tenuta ad aggiornare continuamente gli elementi istruttori acquisiti per la regolazione del settore, una volta che questi siano stati ottenuti per una completa valutazione di fatto della situazione oggetto di disciplina. La mancata reiterazione dell’attività istruttoria non determina l’illegittimità del provvedimento regolatorio, qualora non emergano indici dai quali desumere che siano intervenuti mutamenti significativi nella fattispecie oggetto di regolazione. La comparazione con precedenti pronunce che hanno annullato atti analoghi richiede la verifica dell’effettiva sovrapponibilità dei procedimenti amministrativi svolti. In sede cautelare, la domanda di sospensione è respinta quando il ricorso non è assistito da elementi di fondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente attività di sala giochi e scommesse nel Comune di Trezzo sull’Adda, ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 30/2026, nella parte in cui disciplina gli orari di apertura delle sale giochi, imponendo la chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00, con comminatoria di sanzioni amministrative. La società ha contestato anche il parere della Commissione comunale, espresso ai sensi dell’art. 78 della L.R. Lombardia n. 6/2010, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente delibato il ricorso alla luce del fumus boni iuris, richiamando il tenore dell’art. 55 cod. proc. amm. Al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non è apparso assistito da elementi di fondatezza, in ragione dell’avvenuta acquisizione degli elementi istruttori imposti dallo Statuto comunale e dalla L.R. n. 6/2010. Il Collegio ha escluso la sovrapponibilità della fattispecie con quella definita dalla sentenza n. 2182/2022 del medesimo TAR, resa a fronte di un procedimento amministrativo articolatosi secondo cadenze diverse.

Il giudice amministrativo ha quindi chiarito che, una volta acquisita una prima volta l’istruttoria per una completa valutazione di fatto della situazione oggetto di regolazione, non è necessario che gli elementi vengano aggiornati continuamente. Tale conclusione si fonda sulla circostanza che non risultavano indici da cui desumere mutamenti significativi sopravvenuti nella fattispecie oggetto di regolazione. La regolazione amministrativa non richiede, pertanto, un aggiornamento periodico in assenza di fatti nuovi rilevanti.

In assenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, il Tribunale ha respinto la domanda incidentale, compensando le spese della fase tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie. La pronuncia definisce la sola fase cautelare, restando impregiudicata ogni valutazione nel merito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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