Inottemperanza al giudicato sul beneficio ex art. 1 (TAR Marche n. 1032 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima della proposizione del ricorso integra la procedibilità della domanda. Accertato il giudicato e constatata l’inerzia dell’Amministrazione rimasta costituita solo formalmente, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, può essere sufficiente a escludere l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., quando non sussistano motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario. Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’Amministrazione in data 08.05.2025 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione della domanda è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, presupposto per l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il giudice rileva che la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Sussistono dunque i presupposti di legge per l’accoglimento.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito dal creditore con propria istanza, decorso il termine, e provvede entro i successivi 120 giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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