Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro dinanzi al TAR (TAR Lazio n. 1032 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione possa opporre un inadempimento non provato. Ove l’obbligazione di pagamento non risulti adempiuta e non siano allegati motivi ostativi, il ricorso è fondato e va ordinata l’esecuzione entro un termine definito. All’ulteriore inadempimento consegue la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con spese e compenso a carico dell’Amministrazione soccombente. La tutela esecutiva del credito retributivo del personale scolastico resta affidata al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Cassino, sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento di euro 2.706,13, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione professionale docente e compenso individuale accessorio per il servizio a tempo determinato. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione a fini esecutivi nel maggio 2023.

Decorso inutilmente sia il termine per l’impugnazione sia il termine dilatorio, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine definito e, in caso di inottemperanza, la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l’avvenuto pagamento né motivi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. Dai documenti risulta provato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e il decorso dei centoventi giorni dalla notifica del titolo. È quindi rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che condiziona l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

Superato il vaglio processuale, il TAR passa all’accertamento dell’inadempimento. L’Amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente e non ha allegato ragioni che giustifichino il ritardo. La condotta omissiva integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza a cura di parte, procedendo al pagamento delle somme individuate nel provvedimento esecutivo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento viene nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o suo delegato. L’ausiliario provvederà entro i successivi sessanta giorni, su sollecitazione della creditrice che attesti l’inutile decorso del primo termine, con spese a carico dell’Amministrazione. Il compenso è liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, previa documentata relazione sull’attività svolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è dunque accolto nei termini del dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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