Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 1032 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario e non consente la cognizione di domande ulteriori rispetto a quel giudicato. Accertato il persistente inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La nomina del Commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri dopo la scadenza del termine. La condanna alle astreintes ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica e resta subordinata alla valutazione del Collegio.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con sentenza n. 804 del 15 aprile 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente per quattro annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente, pari a euro 2.000,00.

Il titolo viene notificato in copia conforme all’Amministrazione il 17 aprile 2024. Passata la sentenza in giudicato, come attestato dalla certificazione del 14 novembre 2024, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative, la nomina del Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che rende esperibile l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però segnato con nettezza: esso resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non si estende alla cognizione di altre domande a questo correlate.

Quanto ai presupposti, il TAR verifica la trasmissione all’Amministrazione della copia attestata conforme in data 17 aprile 2024 e richiama l’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva verso la P.A. debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. La cosa giudicata è poi comprovata dalla certificazione del giudice del lavoro.

Nel merito, l’Amministrazione non eccepisce l’avvenuto adempimento né giustifica l’inerzia. Su questo presupposto il Tribunale ordina l’integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.

La richiesta di nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità di un inadempimento protratto oltre il termine, considerato il comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe e le carenze organiche dell’Amministrazione. Le astreintes non trovano accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 in favore dei difensori, in solido, per dichiarazione antistatari. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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