Verifica Casellario ANAC e soccorso istruttorio per rapporto periodico sul personale (TAR Sardegna n. 181 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la mancata risposta dell’ANAC all’interrogazione del Casellario non equivale ad esito negativo per l’impresa verificata, potendo le verifiche essere completate nelle fasi successive del procedimento, prima della stipula del contratto. La mancata allegazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 è sanabile mediante soccorso istruttorio, in particolare quando il documento preesisteva rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le censure relative ai punteggi assegnati in gara sono inammissibili laddove investano profili insindacabili della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
Il Fatto
Le società ricorrenti, classificatesi terze nella procedura DGACQ 50-25 per l’aggiudicazione del Lotto 1 del Centro Manutentorio, hanno impugnato la determinazione di aggiudicazione adottata da Anas S.p.A. a favore del RTI controinteressato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e il subentro nel contratto o il risarcimento del danno.
A fondamento del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto plurimi vizi: la mancata verifica dei requisiti del RTI aggiudicatario attraverso il Casellario ANAC, la mancata allegazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, l’illegittimità dei punteggi attribuiti e l’incompletezza delle giustificazioni sui costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato, ai limitati fini della fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris, ritenendolo insussistente sulla base dell’esame complessivo dei verbali di gara e degli atti di causa.
In ordine alla prima censura, il Collegio ha rilevato che il Seggio ha effettuato le verifiche necessarie interrogando il Casellario ANAC nei confronti delle imprese facenti parte del RTI aggiudicatario. Ha inoltre precisato che la mancata risposta dell’Autorità non equivale ad esito negativo per l’impresa interessata, potendo ulteriori verifiche essere compiute nelle fasi successive del procedimento, prima della stipula del contratto. A ciò si aggiunge che la ricorrente, pur lamentando un vizio di carattere formale, non ha indicato specifiche ragioni di esclusione emergenti dal Casellario a carico del RTI controinteressato.
Quanto alla mancata allegazione del rapporto periodico sulla situazione del personale, il Tribunale ha richiamato il principio per cui tale omissione può essere sanata con il soccorso istruttorio, in particolare quando il documento preesisteva alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7870 del 2023 e Sez. V, n. 839 del 2025.
Le contestazioni sui punteggi assegnati sono state invece ritenute in parte inammissibili, in quanto rivolte contro valutazioni discrezionali operate dalla stazione appaltante, e per la restante parte infondate sulla base dell’esame degli atti. La produzione delle giustificazioni sui costi della manodopera ha infine completato elementi già presenti nell’offerta dell’aggiudicataria, senza introdurre alcuna modifica sostanziale.
Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente, terza classificata, non conservasse interesse all’esame delle censure dedotte nei confronti della seconda classificata, rigettando l’istanza cautelare e compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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