Inammissibile la domanda cautelare priva di motivi, enunciata solo in epigrafe (TAR Lombardia n. 589 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., deve essere sorretta da una specifica esposizione dei motivi che ne giustificano l’accoglimento, in termini di fumus boni iuris e periculum in mora. È, pertanto, inammissibile la domanda cautelare che, pur essendo enunciata solo nell’epigrafe di un atto processuale, non contenga l’articolazione dei presupposti della misura richiesta. La mera indicazione della domanda in epigrafe, senza alcuna deduzione difensiva a sostegno, non consente al giudice adito di valutare la sussistenza dei requisiti per la concessione della tutela d’urgenza. L’eventuale errore materiale nella redazione dell’atto non può essere sanato in udienza, ove la parte si limiti a prenderne atto senza articolare alcuna argomentazione.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia numerosi atti, tra cui le comunicazioni del GSE e le deliberazioni ARERA, concernenti l’applicazione del cd. contributo straordinario sugli extraprofitti, di cui all’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Nel corso del giudizio, la società ha proposto motivi aggiunti avverso le successive diffide di pagamento e altri atti consequenziali. Nell’epigrafe di questi ultimi motivi aggiunti, la ricorrente ha formulato un’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, senza, tuttavia, dedicare alcuna parte argomentativa alla sua illustrazione.
In sede di trattazione dell’istanza cautelare, il GSE ha eccepito l’assenza di una reale richiesta di misura cautelare, rilevando come i presupposti della domanda non fossero stati articolati. All’udienza camerale, la difesa della società ha riconosciuto la circostanza, adducendo un mero errore materiale nella redazione dell’atto.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto l’eccezione sollevata dal GSE, dichiarando inammissibile la domanda cautelare. I giudici hanno evidenziato come la domanda cautelare, pur essendo stata enunciata nell’epigrafe dei motivi aggiunti, fosse priva di qualsivoglia esposizione dei motivi posti a suo fondamento. Tale carenza, ad avviso del Collegio, non consente di apprezzare la sussistenza dei requisiti tipici della tutela cautelare.
Il Tribunale ha precisato che la domanda cautelare non può ritenersi validamente proposta se non è corredata dalla deduzione dei profili di fumus boni iuris e di periculum in mora, che costituiscono il necessario supporto argomentativo della richiesta. La loro mancanza rende la domanda non esaminabile nel merito, non potendo il giudice supplire all’inerzia della parte.
Quanto alla tesi dell’errore materiale, prospettata dalla ricorrente all’udienza, il Collegio l’ha ritenuta irrilevante, in quanto la parte si è limitata a prenderne atto senza articolare, neppure in tale sede, alcuna motivazione a sostegno dell’istanza cautelare. La declaratoria di inammissibilità è stata, infine, accompagnata dalla compensazione delle spese della fase cautelare, giustificata dalla peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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