Falso nome all’ingresso non sanato dai requisiti sopravvenuti (Cons. Stato n. 10342 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ingresso dello straniero nel territorio nazionale mediante sostituzione di persona e falsa identità costituisce vizio genetico del titolo di soggiorno che legittima l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione. Tale vizio non si sana per effetto del sopravvenuto avveramento dei requisiti reddituali e alloggiativi né del radicamento familiare formatosi nel frattempo. La condotta di falso viola la disciplina del decreto flussi e conserva la propria offensività, senza che possa invocarsi una estensione della teoria del falso innocuo ai presupposti del provvedimento amministrativo. Le esigenze di ricongiungimento familiare possono essere valorizzate in un autonomo e diverso percorso amministrativo, non già come causa di sanatoria del titolo revocato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In sede di verifica l’amministrazione accertava che egli era entrato in Italia nel 2007 sotto falso nome. Il Questore revocava pertanto il titolo di soggiorno con decreto dell’11 dicembre 2023.

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1049/2024, respingeva il ricorso, ritenendo ostativo il disposto dell’art. 5, comma 8-bis, d. lgs. n. 286/1998 e negando che la presenza di legami familiari potesse assumere valore sanante. L’interessato proponeva appello, invocando l’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/1998 e deducendo il sopravvenuto conseguimento dei requisiti reddituali e alloggiativi e il radicamento familiare, con figli minori. La Sezione accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 2069/2025 e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 7859/2022, e rileva come già in precedenza (Sez. III n. 7319/2022, n. 7377/2022, n. 6626/2022, n. 5032/2017) fosse stato affermato il principio secondo cui l’utilizzo di documentazione contraffatta è sufficiente a motivare il diniego o la revoca del titolo di soggiorno. Nello stesso senso richiama la sentenza n. 8552/2022, relativa a fattispecie parzialmente diversa.

La tesi dell’appellante, secondo cui il vizio genetico dovrebbe ritenersi sanato dall’avveramento delle condizioni che rendono ex post inutile la condotta di falso, viene respinta. Il Collegio esclude che possa operare una sorta di estensione della teoria del falso innocuo ai presupposti del provvedimento amministrativo, quale corollario dell’autonomia della valutazione amministrativa rispetto alle fattispecie di reato.

Osta a tale impostazione anzitutto il rilievo che l’offensività della condotta non può dirsi assente: essa viola la disciplina del decreto flussi. In ogni caso la condotta si sostanzia in una ipotesi di sostituzione di persona, rispetto alla quale l’amministrazione ha correttamente esercitato il potere di autotutela.

La peculiare fattispecie non consente dunque di affermare che l’amministrazione abbia agito al di fuori dei presupposti legittimanti il potere. Al più essa può giustificare un diverso percorso che valorizzi in chiave attuale le esigenze di ricongiungimento familiare, come già indicato dal giudice di primo grado in riferimento all’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 286/1998.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77/2018, in ragione della peculiarità della fattispecie e della mancata difesa scritta dell’amministrazione in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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