Immatricolazione ad anni successivi a Medicina subordinata ai posti disponibili delle coorti (Cons. Stato n. 5854 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, l’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata all’esistenza di posti effettivamente disponibili per ciascun anno di corso e per la relativa coorte. Il d.m. n. 583 del 2022 non consente di configurare due distinte graduatorie per trasferimenti e passaggi, dovendo l’ateneo ricostituire la coorte iniziale nei limiti del plafond definito dalla programmazione ministeriale. La verifica dei posti liberi va operata in applicazione del sistema di scorrimento della graduatoria unica nazionale, senza precedenze per gli iscritti in via residuale.

Il Fatto

Un’Università statale impugna la sentenza con cui il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva accolto il ricorso di uno studente, ordinando all’ateneo di riesaminare la propria attività per la ricognizione dei posti disponibili ai fini dell’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale.

L’appellato non si è costituito. Nella fase cautelare l’esecutorietà della sentenza è stata sospesa. La causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti.

La Motivazione della Corte

L’appellante deduce la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583 del 2022, sostenendo che la modalità di verifica dei posti liberi seguita dall’ateneo, identica a quella di tutte le università italiane, sia conforme alla disciplina vigente. L’art. 8, lettera b) del decreto subordina l’immatricolazione alla collocazione nella graduatoria di merito, ai posti attribuiti in sede di programmazione e alle preferenze espresse dai candidati.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato che, su casi analoghi, ha annullato le sentenze del TAR Abruzzo sede di Pescara in applicazione del chiaro disposto del d.m. n. 583 del 2022, in linea con l’Adunanza plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015 e con il sistema di scorrimento della graduatoria unica nazionale ancora in vigore.

La pronuncia dell’Adunanza plenaria, pur ammettendo la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo trasferendosi da altre sedi senza superare il test d’ingresso, ha ritenuto che gli atenei, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, debbano determinare i posti disponibili per trasferimenti nel rispetto imprescindibile della ripartizione ministeriale dei posti operata negli anni precedenti per ogni singola coorte e delle intervenute disponibilità sul relativo plafond.

Il percorso argomentativo qualifica come erronea l’affermazione della sentenza appellata circa la coesistenza di due diverse graduatorie per trasferimenti e passaggi. L’art. 13 del decreto subordina espressamente l’immatricolazione ad anni successivi al primo all’esistenza di posti disponibili, stabilendo che le iscrizioni possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso e nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti o passaggi, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali di programmazione.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. La parte appellata è condannata alle spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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