Artato frazionamento fotovoltaico e decadenza dagli incentivi del GSE (Cons. Stato n. 10341 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce declinazione, nel settore degli incentivi alle fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento nazionale e unionale, e non richiede una specifica previsione settoriale che lo positivizzi. La decadenza dagli incentivi disposta dal GSE ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 11 d.m. 31 gennaio 2014 ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria: prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa e non è assimilabile all’autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La qualificazione dell’impianto come artatamente frazionato compete al GSE e non al comune in sede di rilascio del titolo edilizio, restando distinte le rispettive attribuzioni. L’accertamento dell’unicità sostanziale dell’iniziativa può fondarsi su indici documentali, senza necessità di sopralluogo.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW, ammesso alle tariffe del terzo conto energia, impugna davanti al TAR Lazio la decadenza dagli incentivi disposta dal GSE con provvedimento del 3 novembre 2016, il presupposto d.m. 31 gennaio 2014 e il successivo diniego di annullamento in autotutela.

Il gestore contesta l’artato frazionamento di un unico impianto di circa 4 MW in quattro impianti contigui, ciascuno di poco inferiore alla soglia del megawatt, realizzati mediante DIA in luogo dell’autorizzazione unica regionale. Il TAR respinge il ricorso con sentenza n. 12053 del 21 settembre 2022; la società appella articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge in via preliminare l’istanza di rinvio dell’udienza, motivata dalla pendenza dell’istanza di riesame volta a ottenere la decurtazione tariffaria. Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l. n. 128/2019, la richiesta di decurtazione equivale a acquiescenza alla violazione contestata e a rinuncia all’azione, effetto sottratto alla disponibilità del dichiarante.

Nel merito il Collegio esclude che la richiesta di rinvio a giudizio costituisca l’unico presupposto del provvedimento: essa ha fornito il fumus di indebita percezione, ma il GSE ha svolto un’autonoma verifica documentale, riscontrando coincidenza delle date delle DIA, delle costituzioni societarie, dell’avvio e della fine dei lavori, contiguità fisica e riconducibilità a un unico centro di interessi. Gli esiti del parallelo procedimento penale sono irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto.

Il potere di decadenza del GSE si fonda su ragioni indipendenti dall’inefficacia dei titoli edilizi e attiene alla veridicità delle dichiarazioni e al regime di accesso agli incentivi. La qualificazione dell’artato frazionamento non compete al comune; irrilevante è il mancato annullamento in autotutela della DIA. Né la disciplina statale né quella regionale consentivano la DIA per impianti superiori a 1 MW. Il Collegio distingue il mero divieto di frazionamento dell’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 dal divieto di frazionamento elusivo, caratterizzato dalla finalità di aggiramento.

La decadenza ha natura ripristinatoria, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020: non è sanzione né autotutela, con conseguente estraneità dei principi degli artt. 6 e 7 CEDU e del profilo soggettivo di imputabilità, rilevando la sola oggettiva elusività. Il recupero delle somme segue le regole della ripetizione dell’indebito. Il tempus regit actum esclude la retroattività delle novelle del 2017 e del 2020, di natura innovativa.

Quanto al dedotto difetto istruttorio, la verificazione è mezzo sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice. Le garanzie partecipative non implicano confutazione analitica delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione logicamente resa. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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