Il divieto di detenzione armi si fonda sulla complessiva inaffidabilità del soggetto (Cons. Stato n. 10343 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’uso e alla detenzione delle armi l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, connotata da discrezionalità tecnica nella valutazione dei requisiti psico-fisici. La presunzione di pericolo che il soggetto possa abusare delle armi può essere desunta e prudentemente valutata in relazione a ogni manifestazione comportamentale, da cui desumere il venir meno della buona condotta. L’eventuale improprietà del richiamo a una specifica disposizione regolamentare non inficia il provvedimento che si fondi sulle risultanze della visita collegiale per trarne una valutazione di inaffidabilità. Lo scrutinio di legittimità si conduce con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
Un istituto bancario segnalava alla Questura i comportamenti anomali di un proprio dipendente, consistiti nell’invio frequente di lunghe e confuse comunicazioni a diverse strutture della banca. Dopo gli accertamenti svolti, il dipendente veniva sottoposto a visita medica collegiale presso la competente azienda sanitaria. In esito a una valutazione di inidoneità gli veniva notificato un decreto di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizioni, possedute in quanto in precedenza titolare di licenza di caccia non rinnovata.
Il destinatario impugnava il decreto davanti al TAR Piemonte, sostenendo che le accertate fluttuazioni dell’umore, poste a fondamento del divieto, fossero il frutto di una valutazione contraddittoria e solo apparente. Il Tribunale respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Contro tale sentenza l’interessato proponeva appello, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio di inidoneità e la mancata partecipazione difensiva nel procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Sul primo profilo richiama il pacifico indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. I, parere 19 dicembre 2024, n. 1549) che riconnette all’ampia discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’autorizzazione all’uso delle armi la possibilità di desumere la presunzione di pericolo da ogni manifestazione comportamentale del soggetto.
Il Collegio precisa che, al di là della possibile improprietà del richiamo all’art. 1, n. 5), del d.m. 28 aprile 1998 operato in sede di visita collegiale, i successivi provvedimenti impugnati — che tale disposizione non menzionano — si sono legittimamente basati su quelle risultanze per trarne una generale e non censurabile valutazione di inaffidabilità. Questa discende dai comportamenti tenuti dall’interessato e dalla sua condizione psichica quale accertata dalla Commissione medica.
Quanto al secondo motivo, l’appellante non contesta che in sede giudiziale gli atti inizialmente non ostesi siano stati resi disponibili, consentendogli di esercitare i propri diritti. La doglianza risulta quindi priva di interesse attuale, non potendo da un ipotetico accoglimento derivargli alcuna utilità ulteriore.
Infine, le circostanze sopravvenute evidenziate dall’appellante non possono incidere sul giudizio, dovendo lo scrutinio di legittimità essere condotto con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione degli atti, in rigorosa applicazione del principio tempus regit actum. Rispetto all’esito negativo delle sollecitazioni rivolte all’amministrazione per ottenere un riesame del divieto, l’interessato potrà avvalersi degli strumenti offerti dall’ordinamento per l’ipotesi di mancato riscontro alle istanze di autotutela (Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3970). L’appello è pertanto respinto e le spese del grado compensate.
Nota della Redazione
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