Il diniego di nuova patente per mancata riabilitazione dopo la riforma dell’art. 120 CdS è atto vincolato e la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Puglia n. 1106 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, C.d.S. è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il provvedimento prefettizio costituisce atto interamente vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, non espressione di discrezionalità amministrativa. L’accertamento di tale situazione giuridica di diritto soggettivo non è modificato dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2018, che ha superato l’automatismo solo per la revoca della patente, né dalla sentenza Corte cost. n. 90 del 2019, che ha confermato la legittimità dell’automatismo per il diniego. La normativa applicabile è quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento (tempus regit actum), sicché, per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore della legge n. 177/2024, il richiamo al comma 1 dell’art. 120 C.d.S. opera anche per il conseguimento della nuova patente, rendendo la mancata riabilitazione motivo ostativo vincolante.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo l’annullamento giurisdizionale di un primo diniego, presentava una nuova istanza per il rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida di categoria B. La Prefettura rigettava nuovamente l’istanza, valorizzando la sussistenza di pregresse condanne non seguite da riabilitazione e altri elementi ostativi, e inserendo nel Sistema Informativo DTN un’annotazione ostativa. A causa di tale diniego, la Motorizzazione Civile non ammetteva il richiedente alla prova pratica. Il ricorrente agiva quindi dinanzi al TAR, deducendo la violazione dell’art. 120 C.d.S. nella formulazione antecedente alla riforma e la mancata considerazione del carattere non definitivo delle pronunce giudiziarie valorizzate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la legge n. 177/2024 ha aggiunto un capoverso all’art. 120, comma 3, C.d.S., disponendo che “in ogni caso”, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dopo la revoca, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1. Tale modifica, in vigore dal 10 dicembre 2024, ha parificato la posizione di chi richiede la prima patente e di chi ne richiede una nuova dopo il decorso del triennio, rendendo applicabili a entrambi i requisiti soggettivi di moralità.

Quanto alla giurisdizione, il TAR ha richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il diniego di rilascio della patente per insussistenza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, C.d.S. dà luogo all’esercizio di un’attività del tutto vincolata, con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato. Ne deriva che la posizione giuridica del richiedente ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio ha escluso che tale conclusione possa essere rivista alla luce della Corte cost. n. 22 del 2018 e della Corte cost. n. 90 del 2019. La Consulta ha chiarito che le potestà pubbliche di rilascio e di revoca hanno funzioni diverse: mentre la revoca incide su un’aspettativa consolidata e presenta profili di contraddittorietà con la misura facoltativa del ritiro disponibile dal giudice penale, il diniego opera a monte del conseguimento del titolo e non presenta le medesime criticità, legittimando l’automatismo anche per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.

Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha concluso che la nuova istanza del ricorrente, presentata in data successiva alla riforma, doveva essere valutata alla stregua del nuovo testo normativo, con la conseguenza che la mancata riabilitazione costituiva motivo ostativo vincolante. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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