Ottemperanza al giudicato e indennizzo ex legge 210/1992 con commissario ad acta (TAR Puglia n. 1035 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, costituisce condizione di procedibilità del ricorso quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di pagamento imposto dal giudice. Decorso inutilmente tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La nomina preventiva risponde all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e non presuppone l’accertamento di un nuovo inadempimento. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della scarsa durata dell’inadempimento e della limitata attività difensiva richiesta.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto il Ministero della Salute davanti al Giudice del lavoro di Trani per ottenere l’indennizzo ex legge n. 210/1992, assumendo di avere contratto un’infezione epatica a causa di emotrasfusioni subite durante un ricovero ospedaliero. Il Tribunale adito, con sentenza n. 177/2022, aveva dichiarato il diritto ai benefici di legge e condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo correlato alla settima categoria della tabella A, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1712/2022 pubblicata il 04.11.2022, aveva rigettato l’appello e confermato la decisione di prime cure. Il giudicato si era formato il 10.05.2023. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 18.09.2023, ma l’amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza della condizione di procedibilità. La sentenza della Corte d’Appello risultava passata in giudicato, come attestato in calce, ed era munita di formula esecutiva. La notificazione al Ministero era avvenuta il 18.09.2023.

Da quella data era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, senza che risultasse alcun adempimento da parte dell’amministrazione intimata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile, ricorrendo tutti i presupposti di rito e di merito per l’accoglimento.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza, pagando le somme liquidate in favore della ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione in luogo dell’amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’inutile decorso del primo termine.

Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della scarsa durata dell’inadempimento e della limitata attività difensiva richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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