Divieto prefettizio detenzione armi fondato su autonomi capi di motivazione (TAR Lombardia n. 1035 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi può fondarsi su più capi di motivazione autonomi, ciascuno dei quali è da solo sufficiente a sorreggerlo, con la conseguenza che l’eventuale caduta di uno non travolge il provvedimento. L’illecita detenzione di munizioni non denunciate, integrando il reato di cui all’art. 697 cod. pen., è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità del titolare sul buon uso delle armi, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori. L’estinzione del reato per oblazione non elimina il fatto storico e non vincola l’Amministrazione, che resta libera di apprezzarlo ai fini dell’art. 39 TULPS. Nel valutare l’affidabilità rileva il contesto socio-familiare: la convivenza con soggetti controindicati giustifica la misura anche in assenza di conflittualità familiare, di ragioni di urgenza o di reati connotati da violenza.

Il Fatto

Nel corso di indagini penali per reati associativi e di istigazione, la polizia giudiziaria esegue una perquisizione nell’abitazione in cui la ricorrente convive con la sorella e il marito, entrambi indagati. Nel corso dell’operazione vengono ritirate in via cautelare le armi e le munizioni della ricorrente, nonché il suo porto d’armi; parte delle cartucce è sequestrata perché eccedente i limiti consentiti e non denunciata. Per tale possesso la ricorrente è deferita all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 697 cod. pen..

La Prefettura adotta quindi il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, motivandolo con il deferimento per il reato in materia di armi e con la convivenza con persone controindicate. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo confusione tra sequestro e ritiro cautelare, carenza di istruttoria e di motivazione, nonché assenza di conflittualità familiare e di urgenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento si regge su due autonomi capi di motivazione: l’illecita detenzione di munizioni e il pericolo di abuso delle armi da parte dei conviventi indagati. Ciascuno di essi è da solo sufficiente a giustificare la misura, il che rende infondata l’intera costruzione difensiva imperniata sulla pretesa confusione tra i due profili.

Quanto al primo capo, la ricorrente non contesta di avere detenuto munizioni non denunciate in violazione dell’art. 38 TULPS e in eccesso rispetto al limite dell’art. 97 del regolamento di esecuzione. Tale fatto, costituendo un illecito penale proprio in materia di armi, è sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità: l’omessa denuncia impedisce all’autorità di conoscere esistenza e ubicazione delle munizioni, ostacolando i compiti di prevenzione. Non sussiste dunque alcuna carenza istruttoria, né la ricorrente indica quali atti sarebbero stati necessari.

Il Tribunale affronta poi l’argomento dell’oblazione. Anche a prescindere dalla sua mancata dimostrazione, l’estinzione del reato non elimina il fatto storico e non ne riduce la rilevanza: diversamente opinando, si sottrarrebbe all’Amministrazione ogni autonomo potere di accertamento, confondendo le finalità repressive del diritto penale con quelle di prevenzione proprie del settore delle armi.

Quanto al secondo capo, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. III, n. 7273 del 2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2385 del 2023 e n. 8392 del 2023): tra gli elementi della valutazione di affidabilità rientra il contesto socio-familiare, potendo il divieto giustificarsi per una situazione che riguarda un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. Non occorrono conflittualità familiare, urgenza o reati connotati da violenza: bastano elementi da cui desumere il pericolo di abuso. La misura ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e resta giustificata anche qualora il procedimento penale a carico dei congiunti si concluda senza accertamento di responsabilità, grazie alla persistenza dell’altro capo di motivazione.

Il TAR esclude infine che la Prefettura abbia confuso sequestro e ritiro: il provvedimento richiama correttamente i fatti posti a fondamento della valutazione di pericolo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *