Ottemperanza e notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione (TAR Puglia n. 1035 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di un giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro è inammissibile se il titolo giudiziale non è stato notificato all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale. La notifica effettuata esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato non è idonea a far decorrere lo spatium deliberandi di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione e non è sostituibile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio. La notificazione del ricorso alla parte personalmente costituisce regola generale sancita dall’art. 479 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm. L’inammissibilità non preclude la riproposizione del ricorso, previa sanatoria, entro il termine decennale di prescrizione dell’azione di ottemperanza.

Il Fatto

Il contribuente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con sentenza n. 3777 del 14 dicembre 2023, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente per due annualità scolastiche, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente, pari a mille euro, oltre interessi o rivalutazione.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito in udienza. Il Collegio ha preliminarmente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., del possibile rilievo d’ufficio dell’inammissibilità per omessa notifica alla sede reale dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che la sentenza era stata notificata soltanto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e all’Ufficio scolastico regionale della Puglia, Ambito territoriale di Foggia, e non anche presso la sede reale in Roma dell’amministrazione centrale debitrice. Da qui la conclusione che il termine di centoventi giorni non poteva considerarsi decorso fruttuosamente.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui lo spatium deliberandi imposto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione e non è sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo. La notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di denaro, deve quindi essere effettuata all’amministrazione presso la sua sede reale, come affermato da Consiglio di Stato n. 2654 del 2014 e da TAR Puglia n. 475 del 2020.

Il TAR ha inoltre osservato che la notificazione del ricorso alla parte personalmente costituisce regola generale sancita dall’art. 479 cod. proc. civ., applicabile nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm., richiamando in proposito TAR Puglia n. 55 del 2019. Non è quindi sufficiente, ai fini in questione, la notifica all’Ufficio scolastico regionale.

Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Il Collegio ha precisato, per completezza, che tale pronuncia non preclude la riproposizione del giudizio previa sanatoria delle cause che l’hanno determinata, essendo l’azione di ottemperanza prescritta in dieci anni. Una simile soluzione è apparsa conforme al principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., richiamato dall’art. 2, comma 1, cod. proc. amm., che impone di privilegiare le interpretazioni delle norme processuali atte ad agevolare la tutela dei diritti dei cittadini, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato n. 10948 del 2023 e di Consiglio di Stato n. 5162 del 2013.

La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite inter partes.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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