Scheda valutativa del militare: dichiarata improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 75 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata quando la parte, dopo la proposizione del gravame, manifesti una domanda in tal senso, non ravvisandosi i presupposti per una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere postula, infatti, che l’annullamento o la riforma del provvedimento impugnato abbia già prodotto i suoi effetti satisfattivi, circostanza che deve essere oggetto di verifica da parte del giudice. La mera richiesta di “possibilità di estinguere il processo” avanzata dal ricorrente non integra un accordo tra le parti tale da determinare l’estinzione del giudizio, ma costituisce una rinuncia all’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della particolarità della vicenda e della mancata opposizione dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una sede di polizia, impugnava la scheda valutativa modello “B” riguardante il servizio prestato nell’anno 2019, con cui gli era stata attribuita la qualifica finale di “superiore alla media”. Nel ricorso, il militare deduceva la violazione del regolamento sui documenti caratteristici di cui al d.P.R. n. 213/2002, il difetto di motivazione, l’erroneità dei presupposti e la violazione dei principi di imparzialità, equità e trasparenza. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo la tardività del deposito del ricorso.
Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava una memoria con cui chiedeva di valutare la possibilità di estinguere il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha qualificato la richiesta del ricorrente come una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito, non ravvisando i presupposti per una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha precisato che la domanda di annullamento della scheda valutativa aveva perso ogni utilità per il ricorrente, il quale, di fatto, aveva manifestato la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio.
La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone che il provvedimento impugnato sia stato già rimosso o modificato dall’amministrazione in senso satisfattivo per il ricorrente, evenienza non ricorrente nel caso di specie. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse discende, invece, dalla sopravvenuta inutilità della decisione rispetto alla posizione sostanziale fatta valere in giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la particolarità della vicenda e la mancata opposizione dell’amministrazione resistente. Il giudice ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, in applicazione delle disposizioni a tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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