Curriculum universitario non veritiero e decadenza dalla chiamata (Cons. Stato n. 5554 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per la chiamata di professore universitario di prima fascia, disciplinate dall’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, il curriculum autocertificato ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 costituisce un unicum, presupposto esclusivo della valutazione della commissione. La non veridicità anche di un solo titolo in esso dichiarato si propaga all’intero contenuto autodichiarato e impone la decadenza dal beneficio, indipendentemente dall’incidenza del titolo sull’esito della selezione. Non rilevano l’elemento soggettivo del dichiarante, la buona fede, la proporzionalità dell’esclusione né la distinzione tra falsità palese e mera inesattezza. Il principio di autoresponsabilità opera in forma rafforzata, essendo il curriculum l’unico elemento di giudizio e non essendo prevista alcuna verifica dei requisiti prima della proclamazione del vincitore.

Il Fatto

Una professoressa associata ha impugnato davanti al TAR Campania gli atti della procedura con cui il medesimo ateneo aveva chiamato un altro associato come professore di prima fascia. La ricorrente contestava che il vincitore avesse reso dichiarazioni non veritiere su alcuni titoli inseriti nel curriculum autocertificato e dedueva ulteriori vizi nella valutazione comparativa e nei criteri predisposti dalla commissione.

Il TAR ha respinto il ricorso, ravvisando nelle dichiarazioni contestate mere imprecisioni, prive di incidenza sull’esito della selezione, e riconducendo l’esito del concorso alla prevalenza della produzione scientifica del vincitore. La professoressa ha proposto appello per la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha esaminato in via prioritaria il motivo sulla non veridicità dei titoli autodichiarati, esaminando analiticamente le singole dichiarazioni. Quanto all’incarico di insegnamento dichiarato come svolto presso altro ateneo, il Collegio ha osservato che la comunicazione di voler conferire l’incarico non ne prova l’effettivo espletamento e che le dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio sono generiche e de relato. Non è ravvisabile alcuna buona fede nel dichiarare di aver svolto un incarico mai eseguito, giacché nessuno meglio del dichiarante sa se lo abbia svolto.

Quanto alla funzione di componente di una commissione per il monitoraggio della qualità della ricerca, la Corte ha rilevato che la differenza rispetto alla diversa commissione effettivamente integrata non è nominalistica ma sostanziale. Quanto al titolo di professore a contratto, la delibera di facoltà indicava la nomina per le sole commissioni d’esame, il che non equivale alla titolarità dell’insegnamento. In nessuno dei casi può invocarsi il mero errore materiale o la dedotta scoperta tardiva della difformità.

Il Collegio ha respinto la distinzione, adottata dal primo giudice, tra falsità palese e inesattezza fuorviante: l’autoresponsabilità impone al candidato di verificare con rigore che tutto quanto dichiarato corrisponda al vero. Sulla scorta dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità rileva su un piano oggettivo e conduce alla decadenza dai benefici, senza margini di discrezionalità e senza indagine su dolo o colpa grave.

La Corte ha infine ribadito che l’autocertificazione riguarda l’intero curriculum, quale dichiarazione composita, nella quale la non rispondenza al vero anche di un solo titolo vizia l’intero contenuto. L’appello è stato quindi accolto, con assorbimento dei motivi subordinati: annullato il decreto rettorale di approvazione degli atti e di proclamazione del vincitore, con condanna delle parti appellate alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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